Al via Commissione inchiesta su banche. Ecco come funziona

Al via Commissione inchiesta su banche. Ecco come funziona
Gianluca Paragone
27 febbraio 2019

Via libera definitivo e pressoche’ unanime dell’Aula della Camera all’istituzione della Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario per la legislatura in corso. I voti a favore sono stati 412, un voto contrario, tre gli astenuti. E così con il via libera definitivo da parte della Camera, e’ ufficialmente istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche. Un organismo bicamerale che operera’ per l’intera legislatura. Ora mancano gli ultimi ‘adempimenti’, ovvero l’indicazione dei componenti tra deputati e senatori, quindi si procedera’ all’elezione del presidente, dei vicepresidenti e delle altre cariche. In pole position per la guida della Commissione e’ il senatore M5s Gianluigi Paragone.

– DURATA COMMISSIONE: E’ istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sull’attivita’ e sui risultati dell’inchiesta nonche’ eventuali proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto dell’inchiesta. Prima della conclusione dei lavori presenta altresi’ alle Camere una relazione sull’attivita’ svolta e sui risultati dell’inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

– COMPOSIZIONE: e’ composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal presidente del Senato e dal presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti dovranno dichiarare alla presidenza della Camera di appartenenza l’assenza di precedenti incarichi di amministrazione o di controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell’inchiesta. La Commissione dovra’ essere convocata da Casellati e Fico entro dieci giorni dalla nomina dei componenti per la costituzione dell’ufficio di presidenza.

COMPITI DELLA COMMISSIONE: e’ chiamata, in primo luogo, a svolgere la propria attivita’ di indagine in relazione a diversi aspetti dell’attivita’ bancaria e creditizia, tra cui: alcuni profili di gestione degli enti creditizi; le condizioni per l’istituzione di una procura nazionale per i reati bancari e finanziari; la normativa in materia di incompatibilita’ e conflitto d’interesse delle autorita’ di vigilanza, il recepimento e l’applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali; il percorso dell’Unione Bancaria a livello europeo, la relativa disciplina, l’attivita’ e le norme emanate dalle Autorita’ di vigilanza. La Commissione deve inoltre operare anche con riferimento ad aspetti ulteriori rispetto all’attivita’ bancaria, quali: il sistema dei confidi, le agenzie di rating, i sistemi di informazione creditizia, l’utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti pubblici (anche territoriali), il debito pubblico (in relazione alla disciplina sulla cartolarizzazione delle sofferenze ed alla relativa garanzia statale), l fondazioni bancarie e le norme in materia di tutela del risparmio.

ATTIVITA’ DI INDAGINE: la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell’autorita’ giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Alla Commissione inoltre, limitatamente all’oggetto delle indagini di sua competenza, non puo’ essere opposto il segreto d’ufficio ne’ il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. La Commissione non puo’ adottare provvedimenti che restringano la liberta’ e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche’ la liberta’ personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale. La Commissione puo’ ottenere copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l’autorita’ giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all’oggetto dell’inchiesta. L’autorita’ giudiziaria provvede tempestivamente e puo’ ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, nonche’ ogni altra persona che collabora o compie o concorre a compiere atti d’inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio, sono vincolati al segreto. La Commissione puo’ avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonche’ di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

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