Bonus Pubblicità per il 2018, i vantaggi per le imprese e i professionisti

Bonus Pubblicità per il 2018, i vantaggi per le imprese e i professionisti
15 novembre 2017

Il bonus pubblicità 2018 è un importante incentivo per imprese e professionisti che vogliono investire per far conoscere la propria attività. Il bonus pubblicità è utilizzabile già da quest’anno: come indicato nel decreto 148/2017 pubblicato lo scorso 16 ottobre in Gazzetta Ufficiale, l’agevolazione è in vigore per tutte le spese sostenute nel periodo compreso tra il 24 giugno al 31 dicembre 2017. Questo decreto – collegato alla Legge di Bilancio 2018 – è molto importante perché anticipa l’applicazione dell’agevolazione, valida anche per chi acquista spazi pubblicitari su testate online. Come funziona il bonus pubblicitaria e chi può utilizzarlo? Quali sono le spese comprese nell’agevolazione? Analizziamo quanto descritto nel decreto fiscale 148/2017, nel quale sono indicate tutte le informazioni su come funziona la detrazione del bonus pubblicità e su quali sono le spese consentite.

COME FUNZIONA IL BONUS PUBBLICITA’ Si tratta di un credito di imposta del 75% o del 90% per l’acquisto di spazi pubblicitari su giornali cartacei e su testate online (ma su questo aspetto di seguito faremo chiarezza). Il decreto fiscale 148/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale stabilisce che il credito d’imposta può essere utilizzato anche per gli investimenti pubblicitari sostenuti tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2017, da scontare poi sulle tasse da corrispondere a luglio 2018. Come abbiamo visto ci sono due percentuali differenti per il credito d’imposta. Nel dettaglio, il 75% riguarda tutti i contribuenti – quindi imprese e professionisti – mentre per le startup innovative, per le microimprese e le pmi il credito d’imposta sale al 90%. Il testo del decreto 148/2017 – che potete scaricare di seguito – apre però un contenzioso interpretativo. Non si capisce infatti quali siano con esattezza le spese comprese nel contributo; ad esempio, ci sono dei dubbi per quanto riguarda le testate giornalistiche online, vediamo perché.

LE SPESE CONSENTITE Il testo del decreto 148/2017 sul bonus pubblicità distingue le spese compensabili nel 2017 da quelle del 2018. Per il 2017, infatti, questa prevede il “riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017”. In questo caso, quindi, ad essere compensabili sono tutte le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari sulla stampa cartacea “ma anche online”. Quest’ultima però non viene menzionata tra le spese detraibili del 2018, tant’è che il comma 1 dell’articolo 57 bis del decreto legge 50/2017 – con il quale invece il credito d’imposta del bonus pubblicità è riconosciuto per il 2018 – stabilisce che questo spetta “a decorrere dall’anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali”. Stando a questi due riferimenti normativi, quindi, sembra che il bonus pubblicità possa essere utilizzato nel 2017 per gli spazi pubblicitari acquistati sugli organi di stampa cartacea e online. Nel 2018 invece non sembrano comprese le testate online, ma il credito d’imposta si estende a TV e radio. Secondo l’opinione condivisa dalla maggior parte degli esperti, però, anche nel 2018 sarà possibile compensare le spese sostenute per acquistare pubblicità su giornali online; d’altronde è impensabile che la stampa online sia compresa nel “decreto ponte” del 2017 per poi essere esclusa nel 2018, una volta che questo contributo diventerà strutturale. Quindi è più probabile che nella parte relativa al 2018 la stampa online sia compresa nella definizione “stampa quotidiana e periodica”, ma prima di darne la conferma preferiamo aspettare dei nuovi chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale nelle prossime settimane dovrà pubblicare i decreti attuativi.

IMPORTO L’agevolazione è pari al 75% del valore incrementale dei costi sostenuti; sale al 90% per microimprese, PMI e Startup innovative (si intendono per microimprese e PMI le aziende che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato è inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo inferiore a 43 milioni di euro).

CHI NE USUFRUISCE Come anticipato il bonus pubblicità 2018 può essere utilizzato sia dalle imprese che dai professionisti che hanno bisogno di far conoscere la loro attività con la speranza di aumentare i guadagni. Non è necessario che un professionista sia iscritto all’albo per poter beneficiare del credito d’imposta. È bene precisare, però, che per usufruire del bonus pubblicità è necessario che la spesa sostenuta per l’acquisto di campagne pubblicitarie sia superiore per almeno l’1% rispetto a quanto speso nell’anno precedente. C’è bisogno quindi di un investimento pubblicitario incrementale.

COME BENEFICIARNE Il professionista che intende beneficiare del bonus pubblicità deve inserire l’importo sostenuto per l’acquisto di campagne pubblicitarie nel periodo compreso tra il 24 giugno e il 31 dicembre del 2017 nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta potrà poi essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24.

MEZZI DI INFORMAZIONE La legge attuale prevede esplicitamente che il bonus pubblicità 2017 sia riservato ai costi pubblicitari sostenuti sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Per il 2017 sono dunque escluse le testate radiotelevisive, a cui invece è concesso il bonus a partire dal 2018.

APPLICAZIONE Non ci sono limitazioni relative ai settori, si applica all’intero territorio nazionale e non è prevista alcuna discrezionalità da parte dell’Amministrazione Pubblica, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari 20 milioni di euro per il 2017.

COMPATIBILITA’ NOn essendo un bonus selettivo, non dovrebbe esserci alcuna incompatibilità con le normative sugli aiuti di Stato. Esiste un dubbio limitatamente all’aumento al 90% per microimprese, PMI e Startup innovative, ma secondo la FIEG l’applicazione della regola del de minimis (relativa agli aiuti di piccola entità) potrebbe ridurre la portata del problema.

DOMANDA La domanda per il bonus andrà presentata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; le procedure di dettaglio per l’utilizzo del credito saranno stabilite dal DPCM attuativo.

ESEMPI PRATICI Se l’azienda Alfa ha sostenuto costi per 100K  dal 24 giugno al 31 dicembre 2016, e nel 2017 sostiene costi nello stesso periodo 150K sui medesimi mezzi di informazione (es.: testate online) sui 50K aggiuntivi gode di uno “sconto” fiscale del 75% sulle future tasse. Quindi, godrà un credito di 37,5K (il 75% dei 50K di investimento incrementale) da godere esclusivamente in compensazione fiscale.

[(150.000 – 100.000) x 75%]

Se chi sostiene costi è una microimpresa, una PMI o una Startup innovativa, questa agevolazione sale al 90%, quindi chi fra queste realtà nel 2016 ha sostenuto costi per 10K e nel 2017 per 30K (nello stesso periodo luglio-dicembre), allora godrà di un credito d’imposta pari al 90% dei 20K in più che ha speso, ossia 18K, che potrà scontare con le tasse.

[(30.000 – 10.000) x 90%]

COME CALCOLARE L’INCREMENTO Individuare l’ammontare dei costi sostenuti su testate onlinedal 24 giugno al 31 dicembre 2017; Procedere allo stesso modo per verificare la spesa analoga nello stesso periodo 2016; Comparare i valori dei due esercizi e determinare l’incremento di costi su cui applicare l’aliquota del 75% o del 90% ai fini del calcolo del credito d’imposta.

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