Brexit, che succede a polizze italiane di compagnie di assicurazioni britanniche con no deal

Brexit, che succede a polizze italiane di compagnie di assicurazioni britanniche con no deal
5 aprile 2019

Sono oltre 9 milioni i clienti in Italia di compagnie assicuratrici che hanno sede in Gran Bretagna o a Gibilterra. Oltre 50 operatori sulle cui polizze pende ora lo spettro di una Brexit senza accordo. Perché se con le banche, in caso estremo, un correntista potrebbe mettersi al riparo a colpi di bonifici e trasferimenti di titoli su un altro conto Ue, sulle polizze questa opzione non c’è e lo scenario di un “no deal” pone una serie di problemi molto articolati, anche a carico del singolo cliente.

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Proprio per questo già dallo scorso anno l’Ivass, l’atorità di vigilanza sul settore delle assicurazioni, ha esortato tutte le compagnie coinvolte a dare ampie informative sulla situazione. Nel frattempo Londra e Bruxelles avevano anche trovato un accordo, ma successivamente le intese raggiunte hanno trovato ripetuti ostacoli e bocciature nel Parlamento britannico e questo ha creato una cappa di incertezza sulla procedura, fino a causare ripetuti rinvi della data della Brexit. Prima a maggio, ora si ipotizza giugno ma resta in piedi lo spettro del no deal: il Regno Unito potrebbe uscire dall’Unione europea in assenza di accordo.

COSA ACCADREBBE CON IL NO DEAL ALLE COMPAGNIE UK Se dovesse verificarsi un’ipotesi di no deal, ha avvertito a più riprese l’Ivass, le imprese di assicurazione che hanno sede legale nel Regno Unito diventerebbero, a partire dalla data di recesso, imprese extra-Ue a tutti gli effetti, perdendo la possibilità di esercitare l`attività assicurativa in Italia secondo il diritto dell`Unione Europea. Perderebbero la libertà di stabilimento, cioè la possibilità di insediare in Italia una sede stabile senza alcuna autorizzazione da parte dello Stato Italiano. Perderebbero anche la libertà di prestazione di servizi, cioè la possibilità di svolgere l`attività assicurativa in Italia senza avervi costituito una sede stabile.

LE CAUTELE PRESE DAL GOVERNO CON IL DECRETO BREXIT I contratti assicurativi già stipulati resterebbero invece validi. E al fine di assicurare la stabilità finanziaria, l`integrità dei mercati e la tutela degli investitori, della clientela e degli assicurati in vista del no deal, il Governo Italiano ha approvato un decreto a marzo battezzato “Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest`ultimo dall`Unione europea”. Sul settore assicurativo è prevista una disciplina transitoria per garantire, in una prospettiva di tutela degli assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, la “service continuity”. In particolare, le disposizioni consentono un`operatività limitata alla sola gestione dei contratti e delle coperture in essere alla data di recesso del Regno Unito dall`Unione Europea.

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IL PERIODO TRANSITORIO In Caso di Brexit senza accordo scatterà la cancellazione – alla data di recesso – dall`Elenco delle imprese Ue ammesse ad operare in Italia tenuto dall’Ivass di tutte le imprese di assicurazione del Regno Unito abilitate a tale data ad esercitare l`attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi. Ma è prevista la prosecuzione, per un periodo transitorio di 18 mesi, dell`attività di tali imprese nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza possibilità di assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti.

COSA DEVONO FARE LE ASSICURAZIONI UK IN ITALIA Sempre il decreto Brexit stabilisce l`obbligo di presentare all`Ivass, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso un piano contenente le misure di gestione che consentano alle imprese del Regno Unito di procedere con regolarità e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. C’è anche l`obbligo di informare, entro 15 giorni dalla data di recesso anche mediante comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di (limitata) operatività ad esse applicabile.

COSA POSSONO FARE I CLIENTI ITALIANI Sempre questo intervento normativo del governo ha creato la possibilità per i contraenti di recedere senza oneri aggiuntivi, a partire dalla data di recesso, dai contratti che hanno durata superiore all`anno. Anche gli intermediari Uk per parte loro verranno cancellati – alla data di recesso – dall`elenco annesso al Rui degli intermediari del Regno Unito operanti in Italia attività di distribuzione a tale data. Scatterà anche la cessazione dell`attività alla data di recesso, fatte salve le operazioni necessarie all`ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione in essere nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Infine vi è l`obbligo di informare, entro 15 giorni dalla data di recesso, anche mediante comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di (limitata) operatività ad essi applicabile. Gli intermediari UK sono consultabili nell`Elenco Annesso al Registro degli intermediari.

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COSA HA GIA’ FATTO L`IVASS In vista della Brexit, le imprese di assicurazione con sede legale nel Regno Unito sono state sollecitate dall’Ivass a una serie di adempimenti. Primo, adottare speciali piani di azione (contingency plans) per assicurare la continuità del servizio e l`esecuzione dei contratti stipulati in Italia. Inoltre devono informare tempestivamente e adeguatamente i clienti italiani sulle misure adottate e sul loro impatto per i contratti in essere. L`Ivass, assieme all’Eiopa (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e le altre Autorità nazionali, ha vigilanto la corretta esecuzione dei piani d`azione e la correttezza dell`informativa agli assicurati sulle possibili conseguenze della Brexit. Secondo le linee guida della Eiopa, le compagnie coinvolte devono pubblicare un informativa legata alla Brexit sul proprio sito internet; trasmettere appropriate istruzioni alle proprie reti distributive sulle informazioni da fornire agli assicurati attuali e potenziali.

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