Cambia assegno di divorzio, addio al “tenore di vita”. Le novità

Cambia assegno di divorzio, addio al “tenore di vita”. Le novità
15 maggio 2019

Con 386 voti favorevoli e nessun voto contrario (sola astensione di FdI) l’Aula di Montecitorio ha approvato la proposta di legge che riforma l’assegno divorzile. E così il provvedimento incassa il primo via libera della Camera, e ora si appresta a superare l’ultimo banco di prova del Senato. La riforma, il cui iter era gia’ stato avviato durante la scorsa legislatura, ha ottenuto un consenso trasversale e tutto fa prevedere che l’approvazione definitiva possa arrivare in tempi brevi. Fortemente voluta dal Pd, con la dem Alessia Morani in prima fila, la riforma rivoluziona la disciplina dell’assegno di mantenimento – recependo la piu’ recente giurisprudenza, con interventi anche della Cassazione – e manda in soffitta uno dei cardini dell’attuale normativa, ovvero il criterio del ‘tenore di vita’ per stabilire il ‘peso’ dell’assegno. Non solo: tra le novita’ anche l’assegno divorzile ‘a tempo’. Le principali novita’ della riforma.

ADDIO AL CRITERIO DEL ‘TENORE DI VITA’ Scompare il ‘tenore di vita’ goduto in costanza di matrimonio quale criterio per stabilire l’ammontare dell’assegno divorzile. La riforma prevede infatti che debbano essere prese in considerazione tutta una serie di circostanze per stabilire se l’assegno spetta o meno a uno dei due ex coniugi, o soggetti dell’unione civile e, soprattutto, per determinarne l’ammontare. Il tribunale valuta: la durata del matrimonio; le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; l’eta’ e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacita’ reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; l’impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.

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ASSEGNO ‘A TEMPO’ Con la riforma si introduce la possibilita’ di un assegno divorzile versato solo per un determinato periodo. Tenuto conto di tutte le circostanze indicate, il tribunale puo’ predeterminare la durata dell’assegno nei casi in cui la ridotta capacita’ reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili, come ad esempio l’eventuale stato di disoccupazione, ma anche la previsione che l’interessato possa in breve beneficiare di redditi alternativi all’assegno (e’ il caso della pensione).

STOP ASSEGNO CON NUOVE NOZZE L’assegno non e’ dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza, anche non registrata, del richiedente l’assegno. L’obbligo di corresponsione dell’assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell’unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.

RIFORMA VALE ANCHE PER DIVORZI IN CORSO Le disposizioni si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della legge.

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