Cassazione, no a revoca sentenza di condanna Dell’Utri. Tipologia diversa è caso Contrada

Cassazione, no a revoca sentenza di condanna Dell’Utri. Tipologia diversa è caso Contrada
18 ottobre 2016

No alla revoca della sentenza di condanna per Marcello Dell’Utri, l’ex senatore di Forza Italia che sta scontando in carcere a Parma la pena, definitiva, a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. La prima sezione penale della Cassazione ha infatti rigettato il ricorso presentato dalla difesa dell’ex parlamentare contro la decisione con cui la Corte d’appello di Palermo, come giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revoca della condanna: la richiesta in tal senso era stata presentata dai legali di Dell’Utri dopo che la Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’aprile 2015, aveva dato ragione all’ex dirigente del Sisde Bruno Contrada (condannato a 10 anni di reclusione per concorso esterno), sottolineando che all’epoca dei fatti il reato in questione “non era sufficientemente chiaro”.

La Suprema Corte, nella sentenza depositata oggi dalla prima sezione penale, osserva che “non vi e’ identita’ di posizione” tra Dell’Utri e Contrada, “ne’ la decisione emessa nel caso Contrada puo’ dirsi tale da imporre una modifica del giudicato ‘a rime obbligate'”: i giudici di piazza Cavour, in particolare, sottolineano “numerose diversita’ di condizione giuridica e processuale” tra i due casi, anzi l’unico “dato di convergenza” che viene messo in rilievo “e’ rinvenibile nel fatto che sia Contrada che Dell’Utri risultano condannati in via definitiva per fatti di concorso esterno ritenuti sussistenti in periodo antecedente all’ottobre del 1994”, momento di “consolidamento”, anche secondo la Corte di Strasburgo, “dell’orientamento giurisprudenziale” sulla configurabilita’ del reato. La decisione dei giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo, si legge nella sentenza, “valorizza le circostanze concrete del caso analizzando la condotta processuale tenuta da Contrada e la sua prospettazione del tema sin dal giudizio interno, con ipotesi di qualificazione alternativa della condotta” come “favoreggiamento personale” e “declina le sue valutazioni finali sempre in termini individuali”: dunque, “non realizza – spiega la Cassazione – una considerazione generalizzata di illegittimita’ convenzionale di qualsiasi affermazione di responsabilita’, per fatti antecedenti al 1994, divenuta irrevocabile”. Infatti, “se nel caso di Contrada – conclude la Corte – l’opzione qualificatoria piu’ lieve era concretamente percorribile ed aveva formato oggetto di rappresentazione, si’ da essere fonte, anche per il suo (ritenuto) mancato esame nei giudizi interni, di ‘danno’ rilevante per tale soggetto, cio’ non puo’ dirsi nel caso di Dell’Utri, in rapporto alla concreta ricostruzione della condotta processuale del medesimo”.

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