Cassazione, non basta blog per verificare notizia

Cassazione, non basta blog per verificare notizia
18 novembre 2017

La verifica di una notizia non puo’ essere compiuta esclusivamente affidandosi a blog e siti internet, ma il cronista deve sempre attivarsi per approfondire la veridicita’ del fatto. La quinta sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione di un giornalista che, in un libro pubblicato nel 2008, aveva parlato di un tentato omicidio, che, pero’, non era mai avvenuto, ma era stato raccontato su un sito web. La difesa dell’imputato aveva evidenziato che “la notizia pubblicata era gia’ apparsa su almeno una decina di siti internet, senza mai essere smentita”, ma questa tesi non e’ servita ad annullare la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d’appello di Trento nei confronti del cronista. “In tema di diffamazione a mezzo stampa – ricorda la Suprema Corte – ai fini della configurabilita’ dell’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l’affidamento in buona fede sulla fonte informativa, soprattutto quando questa sia costituita da un’altra pubblicazione giornalistica, atteso che, in tal caso, l’agente si limita a confidare sulla correttezza e professionalita’ dei colleghi, chiudendosi in un circuito autoreferenziale”. Il giornalista, nel caso in esame, aveva sostenuto – ricorda la Cassazione – di “affidarsi normalmente al rilievo empirico dell’esistenza di una pluralita’ di fonti” e che “qui ‘aveva fatto gioco’, la circostanza della pregressa pubblicazione della notizia” sul suddetto sito, e “poi riportata da piu’ siti e blog”. Per la Corte, “l’imputato si accontento’ di quel che ‘aveva fatto gioco’ e che, a prescindere da come egli fosse aduso regolarsi, non poteva comunque intendersi sufficiente per fondare un suo ragionevole affidamento sulla rispondenza al vero della notizia”.

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