Codice rosso ora è legge: indagini più veloci, revenge porn e reclusione più lunga

Codice rosso ora è legge: indagini più veloci, revenge porn e reclusione più lunga
Il ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, Michelle Hunziker e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede
18 luglio 2019

Introduzione del reato di sfegio, ‘codice rosso’ per le donne che denunciano casi di violenza, carcere fino a 6 anni per chi diffonde video o immagini private a sfondo sessuale (il cosiddetto revenge porn) e per coloro che violano la misura cautelare dell’allontanamento. Sono alcune delle norme contenute nel disegno di legge codice rosso a cui l’assemblea del Senato ha dato il via libera definitivo. Il testo, per diventare legge, attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tra le questioni rimaste aperte (e non risolte con il provvedimento) c’è la castrazione chimica: durante il passaggio a Montecitorio la Lega ha presentato un emendamento in aula, successivamente ritirato, che ha creato diversi problemi con l’alleato di Governo. La proposta, infatti, non ha trovato il consenso del Movimento 5 stelle.

Dunque, il disegno di legge che modifica il Codice di procedura penale sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, il cosiddetto Codice rosso è stato approvato dal Senato in via definitiva con 197 si’ e 47 astenuti (tra cui il Pd e LeU). Il via libera viene accolto con soddisfazione dal governo giallo-verde: “E’ un primo importante passo” che va “nella direzione della rivoluzione culturale di cui il nostro Paese – scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte – ha fortemente bisogno”. Quella di dare, aggiunge Matteo Salvini, “piu’ sicurezza e protezione per le donne vittime di violenza”. Il nuovo pacchetto di norme rappresenta “un miracolo”, commenta il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno.

Subito dopo l’ok in Senato, chiama al telefono l’amica e compagna di battaglie civili Michelle Hunziker con cui nel 2007 ha fondato ‘Doppia Difesa’, fondazione onlus nata per aiutare “chi ha subito discriminazioni, abusi e violenze”. Le donne ora, sottolinea Bongiorno, “potranno chiedere e ottenere giustizia entro tre giorni”. Di fronte a quella che e’ una vera e propria emergenza sociale anche secondo il Guardasigilli Alfonso Bonafede, lo “Stato da’ una risposta molto forte: dice ad alta voce che le donne in Italia non si toccano”, sottolinea il ministro. Decisamente meno entusiaste le opposizioni: Forza Italia parla di “un piccolo passo avanti”, mentre il Pd e’ piu’ tranchant e lo definisce uno “spot pubblicitario”.

Vediamo nel dettaglio le novità che introdue il ddl governativo. codice rosso In caso di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere la polizia giudiziaria riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. Entro 3 giorni il Pm dovrà assumere informazioni dalla persona offesa. Subito dopo la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine e pone, sempre senza ritardo, a disposizione del Pm la documentazione delle attività svolte.

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CORSI FORMAZIONE OPERATORI POLIZIA Prevista l’attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di prevenzione e perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere, o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per gli stessi reati.

REATO PER SFEGIO Arriva il nuovo reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. La nuova fattispecie prevede che “chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni”. Prevista l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno in caso di condanna o patteggiamento. Il reato è stato inserito tra le aggravanti in caso di lesioni personali, omicidio e omicidio preterintenzionale. Le persone condannate, inoltre, potranno accedere ai benefici carcerari solo dopo un accertamento della pericolosità sociale.

REVENGE PORN Dopo un lungo dibattito maggioranza e opposizione hanno trovato un’intesa sul cosiddetto ‘revenge porn’. E’ stato quindi approvato un emendamento per contrastare la diffusione di video o immagini di organi sessuali o a sfondo sessuale esplicito. Chi diffonde questi contenuti privati potrà essere punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. Lo stesso emendamento bipartisan ha previsto che la pena aumenti se il reato è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da una persona è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena viene poi aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

INASPRITE PENE MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA Inasprite le pene del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Il ddl innalza la pena minima da 2 a 3 anni e la massima da 6 a 7 anni. Previsto un aumento di pena fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità o se il fatto è commesso con armi. Il reato viene inoltre inserito tra quelli per cui possono essere applicate le misure di prevenzione personali previste dal codice antimafia, come la sorveglianza speciale o l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

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STRETTA SULLO STALKING Stretta anche sul reato di stalking, la cui pena minima viene alzata da 6 mesi a un anno e la pena massima da 5 anni a 6 anni e 6 mesi.

AGGRAVANTE OMICIDIO ANCHE SE FIDANZATA NON CONVIVENTE Modificato l’articolo 577 del codice penale, con l’introduzione tra le circostanze aggravanti dell’omicidio, per cui scatta il carcere da 24 a 30 anni, del caso in cui la vittima fosse legata al colpevole “da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata”. Ritoccata anche l’aggravante per cui scatta la pena dell’ergastolo, in modo da farla scattare anche se l’omicidio viene commesso ai danni di una persona legata al colpevole da relazione affettiva, anche se non stabilmente convivente.

REATI VIOLENZA SESSUALE Via libera all’aumento delle pene per il reato di violenza sessuale, soprattutto se commesso nei confronti di bambini. gli anni di carcere per chi commette violenze sessuali arrivano infatti a 12 anni. Allo stesso tempo vengono previste delle aggravanti che potrebbero portare il reo ad essere condannato fino a 24 anni di reclusione. La prima aggravante – con l’aumento della metà della pena – è prevista se il reato è di violenza è commesso contro un minore di 14 anni o 16 anni, con l’uso di armi o di alcolici, nei confronti delle donne incinta o commesso vicino alle scuole. La pena viene aumentata, inoltre, se al minorenne viene offerto denaro; raddoppiata nel caso le vittime abbiano meno di 10 anni. Il rialzo viene proposto anche per la violenza di gruppo: si passerebbe da 6-12 anni a 8-14 anni di carcere.

STOP A MATRIMONI PER COERCIZIONE L’assemblea della Camera ha approvato un emendamento a firma Forza Italia per contrastare i matrimoni per coercizione. La modifica prevede che “chiunque induce taluno a contrarre matrimonio o unione civile mediante violenza, minaccia, approfittamento di una situazione di inferiorita’ fisica o psichica ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni”. Il reato sarà punito anche “se commesso all’estero in danno di un cittadino o di uno straniero legalmente residente in Italia al momento del fatto”.

CARCERE PER CHI VIOLA ALLONTANAMENTO Da sei mesi a tre anni di carcere per coloro che violano la misura cautelare dell’allontamento. Dunque, chiunque violi gli obblighi di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa sarà punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

REATI SEGNALATI A GIUDICE CIVILE Pevista la trasmissione obbligatoria al giudice civile, che deve decidere su procedimenti di separazione personale dei coniugi o in cause relative ai figli minori di età o all’esercizio della potestà genitoriale, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l’archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione a reati particolari, come maltrattamenti a familiari o violenza sessuale.

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SALE A 18 ANNI TUTELA MINORI IN PROCESSI Innalzata da 16 a 18 anni l’età del minore che non è obbligato a testimoniare nel caso in cui sia stata già resa testimonianza, per gli stessi fatti, in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio.

AVVISO VITTIMA IN CASO DI SCARCERAZIONE In caso di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva o di evasione, viene prevista l’immediata comunicazione alla persona offesa anche per una serie di reati come maltrattamenti verso familiari e violenza sessuale.

POSSIBILE USO BRACCIALETTO ELETTRONICO Il giudice potrà consentire l’uso del braccialetto elettronico per garantire il rispetto del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

POSSIBILI TRATTAMENTI PSICOLOGICI PER COLPEVOLI Il colpevole potrà sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno anche per i reati di maltrattamenti familiari, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, stalking, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo (per questi ultimi due reati oggi questa possibilità è prevista solo se il fatto è stato commesso ai danni di minorenni). Prevista anche la possibilità di “seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero”.

MODIFICATO RIPARTO FONDI CENTRI ANTI VIOLENZA Eliminata la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all’istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio. Conseguentemente, nel riparto annuale tra le regioni ci si dovrà limitare a perseguire l’obiettivo di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.

PROCURA TRIBUNALE PER RICHIESTE INDENNIZZI Sarà la procura presso il tribunale, e non la procura presso la Corte d’appello, l’autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all’indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea e il richiedente l’indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

CORSI RECUPERO PER SOSPENSIONE PENA Per alcuni reati di violenza – come i maltrattimenti in famiglia, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni – “la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”. Le spese per i corsi saranno “a carico del condannato”.

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