Consulta, più tutela per le vittime di violenza in famiglia

Consulta, più tutela per le vittime di violenza in famiglia
14 dicembre 2018

Si’ all’allontanamento dalla casa familiare anche di chi e’ indagato o imputato di lesioni volontarie lievissime nei confronti di figli naturali, di discendenti e ascendenti in generale, nonche’ del coniuge, anche separato o divorziato, dell’altra parte dell’unione civile, anche cessata, e del convivente in modo stabile con cui ha un rapporto affettivo. La Corte costituzionale, con una sentenza depositata oggi (scritta dal giudice Giovanni Amoroso) ha dichiarato illegittima la norma che attribuisce al giudice di pace la competenza sul reato, tentato o consumato, di lesioni volontarie lievissime in danno del figlio naturale.

Nel 2013, ricorda la Corte, il legislatore ha voluto elevare il livello di repressione della violenza domestica prevedendo una serie di misure, compresa quella di trasferire il reato di lesioni lievissime – considerato un reato-spia di violenze piu’ gravi e abituali – dalla competenza del giudice di pace a quella del tribunale, rendendo cosi’ possibile l’adozione di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, interdetta al giudice di pace essendo una misura cautelare personale. Dalla competenza del giudice ordinario, pero’, era rimasto escluso il reato di lesioni lievissime contro il figlio naturale, cosa che ha creato un “regime differenziato rispetto al figlio adottivo”, ritenuto dai giudici costituzionali “irragionevole oltre che lesivo del principio di uguaglianza, e quindi discriminatorio”.

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Secondo la Consulta, anche per i figli naturali la competenza deve spettare al giudice monocratico, con tutte le conseguenze che questo mutamento di competenza comporta sul piano del regime sostanziale, ossia dalle pene ai riti alternativi. Questa dichiarazione di incostituzionalita’ produce anche un “effetto estensivo rispetto ad altri soggetti vittime di violenza domestica, con il risultato di rafforzarne la tutela”. La competenza del giudice di pace sul reato di lesioni lievissime contro il figlio naturale infatti escludeva, in se’, la possibilita’ dell’allontanamento dalla casa familiare in via cautelare, poiche’ il giudice di pace non puo’ disporre misure cautelari personali, neppure nei casi di urgenza.

Con il passaggio della competenza al tribunale, invece, l’allontanamento sara’ possibile, cosi’ come diventera’ piu’ rigido il regime sostanziale penale, fatta salva la possibilita’ del giudice, in caso di tenuita’ del fatto, di applicare la corrispondente causa di non punibilita’. Le conseguenze dell’illegittimita’ della norma impugnata, spiega Palazzo della Consulta, sono state estese anche ai casi di lesioni volontarie lievissime nei confronti degli ascendenti e dei discendenti: l’estensione e’ stata anche disposta quando la violenza e’ rivolta al coniuge, anche se separato o divorziato, all’altra parte dell’unione civile, ancorche’ cessata, alla persona legata al colpevole da un rapporto affettivo e con lui convivente in modo stabile.

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