Corte d’Appello, condanna Binda fu per “colpa d’autore”

Corte d’Appello, condanna Binda fu per “colpa d’autore”
Stefano Binda e Lidia Macchi
20 ottobre 2019

“Un vero e proprio deserto probatorio via via fattosi vertigine”. Suonano impietose le parole con cui i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Milano hanno ‘cancellato’ l’ergastolo pronunciato in primo grado dai giudici di Varese nei confronti di Stefano Binda per l’omicidio di Lidia Macchi. Addirittura, i giudici del secondo grado ritengono che, a fronte di “incolmabili lacune probatorie”, i colleghi del primo sia siano appoggiati a una sorta di ‘colpa d’autore’, condannandolo per i suoi problemi legati alla tossicodipendenza e per il peculiare profilo psicologico. “Se non vera e propria ‘colpa d’autore’ (il soggetto viene punito non per quello che ha fatto, ma per il suo modo di essere, ndr), e’ testuale un’attenzione ‘in negativo’ tutta rivolta alla psiche dell’uomo, alla sua mentalita’, persino alla sua cultura e intelligenza, alla sua condizione sociale e di tossicodipendenza (senza, peraltro, alcun riguardo al fatto che diagnosi, ritortegli contro, sono intervenute anni dopo i fatti in causa) e, di conseguenza, delineando solo astratti motivi che lo avrebbero spinto a compiere un gesto grave quanto insensato, motivi del tutto ipotetici e, come non bastasse, in antinomia tra loro”.

Quanto alle decine di persone chiamate in aula, i giudici evidenziano che “nessuno, fra i testi sentiti o dei quali si sono acquisite sommarie informazioni, ha potuto apportare fattivi contributi di conoscenza per quanto concerne l’autore del delitto oppure sulle modalita’ esecutive, sulle sue cause oppure sul movente”. “Il poco che s’e’ detto – si legge nelle motivazioni – sembra essere davvero il poco che si sapeva”. La valutazione complessiva degli elementi emersi dalle indagini del ‘cold case’, riesumato nel 2016 con l’arresto di Binda a quasi 30 anni dai fatti dal pg di Milano Carmen Manfredda, “non solo non consente di attribuire l’omicidio di Lidia Macchi a Stefano Binda con un elevato grado di razionalita’ ma, al contrario, le irrisolte aporie logiche e le innumerevoli contraddizioni concettuali cui presta il fianco la prospettazione accusatoria nei suoi confronti porta ad affermare a suo favore molto piu’ che il ragionevole dubbio: la ragionevole certezza della sua estraneita’ al delitto”. I giudici di primo grado “si sono affidati per l’accertamento della verita’” a prove dichiarative che spesso erano “solo personali congetture”. In questo conteso, “l’unica voce del passato che ha apportato un utile, formidabile ancorche’ incompleto brandello di verita’, e’, paradossalmente, proprio quella della vittima. Il riferimento e’ alle “preziose tracce” riconducibili “a quell’unico individuo”, che non e’ Binda, “che ebbe con lei quell’unico – ultimo rapporto sessuale completo, causa scatenante (ragionevolmente possibile) di quella furia omicida che ha condotto alla sua violenta e soppressione fisica”.

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