Corte Ue: esenzioni fiscali alla Chiesa solo a fini religiosi

Corte Ue: esenzioni fiscali alla Chiesa solo a fini religiosi
28 giugno 2017

Le esenzioni fiscali di cui gode la Chiesa cattolica in Spagna possono costituire aiuti di Stato vietati dall’Ue se sono concesse non solo per finalità strettamente religiose, ma per attività economiche. Lo ha stabilito a Lussemburgo la Corte europea di Giustizia, con una sentenza riguardante un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Madrid. I giudici spagnoli chiedevano alla Corte Ue di pronunciarsi su un caso riguardante una congregazione cattolica che gestisce una scuola religiosa nei pressi della capitale. La congregazione aveva fatto appello al Tribunale dopo che le autorità tributarie nazionali avevano respinto la sua richiesta di rimborso (per 24.000 euro) di un’imposta comunale su costruzioni, impianti e opere, che era stata versata per i lavori realizzati in un edificio scolastico. L’edificio è utilizzato per l’insegnamento gestito dalla congregazione, in particolare per l’istruzione primaria e secondaria disciplinata dallo Stato, equivalente a quella impartita nelle scuole pubbliche e totalmente finanziata dal bilancio pubblico. Ma l’edificio ristrutturato è utilizzato anche a fini di istruzione prescolare, extrascolastica e post-obbligatoria libera, non sovvenzionata dal bilancio pubblico e per la quale vengono percepite delle rette d’iscrizione. La Corte Ue ha chiarito che l’esenzione fiscale si configurerebbe come aiuto di Stato vietato se le attività esercitate nei locali in questione fossero attività economiche, precisando poi che solo le attività d’insegnamento non sovvenzionate dallo Stato spagnolo sembrano avere carattere economico, poiché sono sostanzialmente finanziate mediante contribuzioni finanziarie private alle spese scolastiche.

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Spetterà comunque al giudice nazionale determinare se ed in quale misura i locali siano destinati, perlomeno in parte, ad attività economiche. L’eventuale aiuto di Stato andrà poi notificato alla Commissione, e non potrà essere messo in atto senza il suo consenso. La Corte Ue ha aggiunto che l’esenzione dall’imposta comunale per attività economiche e non a fini religiosi rientra in due condizioni che la qualificano quale aiuto di Stato vietato: conferisce alla congregazione che gestisce la scuola un vantaggio economico selettivo, e comporta una diminuzione delle entrate del comune, impegnando pertanto le risorse dello Stato. Da notare che l’accordo concluso tra la Spagna e la Santa sede in cui sono previste le esenzioni fiscali a favore della Chiesa cattolica (come nel caso dei Patti lateranensi in Italia) è stato stipulato prima dell’adesione della Spagna alle Comunità europee. Secondo il diritto comunitario non c’è retroattività: gli aiuti pubblici decisi prima dell’adesione di un paese all’Ue sono considerati come “aiuti di Stato esistenti” e non rientrano nel campo di applicazione delle normativa comunitaria entrata in vigore successivamente. Tuttavia in questo caso, ha argomentato la Corte, l’esenzione fiscale controversa non dovrebbe essere considerata come un aiuto di Stato “esistente”, bensì come un aiuto nuovo. Questo perché l’imposta spagnola su costruzioni, impianti e opere è stata decisa dopo l’adesione all’Ue (1986).

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