Decreto carceri, adesso è legge

3 agosto 2014

Con il via libera definitivo del Senato (162 sì, 39 no, nessun astenuto), che ha votato la fiducia al decreto licenziato lo scorso 24 luglio dalla Camera, diventa legge il provvedimento contenente le misure compensative per i detenuti che hanno subito la condizione di sovraffollamento delle carceri, previste dalla sentenza di Strasburgo. Ecco, in sintesi, le principali novità del testo.

Rimedi risarcitori. Sconti di pena o soldi ai detenuti reclusi in ‘condizioni inumane’. Per compensare la violazione della Convenzione sui diritti dell’uomo, se la pena è ancora da espiare è previsto un abbuono di un giorno per ogni dieci durante i quali è avvenuta la violazione del diritto a uno spazio e a condizioni adeguate Per chi non si trova più in carcere è previsto un risarcimento pari a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione trascorsa in condizioni non conformi alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo. La richiesta, in questo caso, va fatta entro 6 mesi dalla fine della detenzione. Da qui al 2016 per i risarcimenti saranno disponibili 20,3 milioni di euro.

Stretta su carcere preventivo. Divieto di custodia cautelare in carcere in caso di pena non superiore ai 3 anni. In altri termini, se il giudice ritiene che all’esito del giudizio la pena irrogata non sarà superiore ai 3 anni, per esigenze cautelari potrà applicare solo gli arresti domiciliari. La norma non vale però per i delitti ad elevata pericolosità sociale (tra cui mafia e terrorismo, rapina ed estorsione, furto in abitazione, stalking e maltrattamenti in famiglia) e in mancanza di un luogo idoneo per i domiciliari. Viene ribadito invece il divieto assoluto (norma già esistente) del carcere preventivo e dei domiciliari nei processi destinati a chiudersi con la sospensione condizionale della pena. Chi trasgredisce ai domiciliari, peraltro, va in carcere.

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Benefici minori a under 25. Le norme di favore previste dal diritto minorile sui provvedimenti restrittivi si estendono a chi non ha ancora 25 anni (anziché 21 come oggi). In sostanza, se un ragazzo deve espiare la pena dopo aver compiuto i 18 anni ma per un reato commesso da minorenne, l’esecuzione di pene detentive e alternative o misure cautelari sarà disciplinata dal procedimento minorile e affidata al personale dei servizi minorili fino ai 25 anni. Sempre che il giudice, pur tenendo conto delle finalità rieducative, non lo ritenga socialmente pericoloso. -Ai domiciliari senza scorta. A meno che non prevalgano esigenze processuali o di sicurezza, l’imputato che lascia il carcere per i domiciliari lo farà senza accompagnamento delle forze dell’ordine.

Più magistrati di sorveglianza. Qualora l’organico sia scoperto di oltre il 20% dei posti, il Csm in via eccezionale (riguarda solo i vincitori del concorso bandito nel 2011) destinerà alla magistratura di sorveglianza anche i giudici di prima nomina. E’ anticipata al 31 luglio la scadenza del commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria. -Più agenti penitenziari. Cresce di 204 unità l’organico della polizia penitenziaria, con un saldo finale che vedrà meno ispettori e più agenti. Giro di vite su comandi e distacchi del personale Dap presso altri ministeri o amministrazioni pubbliche, per due anni saranno vietati.

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