“Difesa sempre legittima”, cosa prevede la riforma della Lega

“Difesa sempre legittima”, cosa prevede la riforma della Lega
17 gennaio 2019

La commissione Giustizia della Camera ha licenziato la proposta di legge sulla legittima difesa, bocciando tutti e 81 gli emendamenti presentati dalle opposizioni. Come previsto, M5s e Lega hanno respinto tutti i tentativi delle opposizioni di modificare il testo della riforma, che e’ gia’ stata approvata dal Senato, per evitare una terza lettura in Parlamento e, quindi, un inevitabile allungamento dei tempi.

Ora si attendono i pareri delle altre commissioni sul testo della proposta di legge targata Lega, e la calendarizzazione per l’Aula, che sara’ chiesta oggi alla riunione della conferenza dei capigruppo di Montecitorio, convocata alle 14. Dopodiche’, al massimo all’inizio della prossima settimana, la commissione Giustizia votera’ il mandato al relatore per l’Aula, il leghista Roberto Turri. L’obiettivo dei leghisti e’ incassare il via libera definitivo entro il mese di febbraio, anche se i tempi potrebbero subire un leggero slittamento a causa del rinvio al Senato del decreto Semplificazioni, che una volta giunto alla Camera avrebbe la priorita’ sugli altri provvedimenti, essendo in scadenza.

 Ecco le principali novità.

– DIFESA SEMPRE LEGITTIMA: L’articolo 1 del ddl targato Lega va a modificare l’articolo 52 del codice penale che disciplina la “Difesa legittima”. Con il nuovo testo, gia’ approvato dal Senato e ora all’esame della Camera, si riconosce “sempre” la sussistenza della proporzionalita’ tra offesa e Difesa “se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi”, “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumita’, i beni propri o altrui, quando non vi e’ desistenza e vi e’ pericolo di aggressione”. Affinche’ scatti la legittima Difesa non e’ necessario che il ladro abbia un’arma in mano, bensi’ e’ sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma e non e’ necessario che la minaccia sia espressamente rivolta alla persona.

– NON PUNIBILE CHI IN STATO DI GRAVE TURBAMENTO: L’articolo 2 della riforma va a modificare l’articolo 55 del codice penale che disciplina “l’eccesso colposo”. Con il nuovo testo si esclude la punibilita’ di chi si e’ difeso in “stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

– SOSPENSIONE PENA SOLO DOPO RISARCIMENTO DANNI: Altra modifica all’attuale normativa sulla legittima Difesa viene introdotta con l’articolo 3, che prevede la possibilita’ di ottenere la sospensione condizionale della pena per chi ha commesso un furto in appartamento solo dopo che ha integralmente pagato l’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

PENE PIU’ SEVERE PER VIOLAZIONE DI DOMICILIO, FURTO E RAPINA: vengono inasprite le pene per violazione di domicilio e furto in appartamento. In particolare, viene innalzata a quattro anni la pena massima di carcere per la violazione di domicilio. Quanto al furto in abitazione e scippo, si arriva fino a un massimo di sei e sette anni di carcere. Vengono inasprite anche le sanzioni con un massimo di 2.500 euro (attualmente 2000 euro). Infine, vengono aumentati anche gli anni massimi di carcere per la rapina, fino a sette.

– ESCLUSA LA RESPONSABILITA’ CIVILE: Chi si e’ legittimamente difeso non e’ responsabile civilmente. In sostanza, la riforma fa si’ che l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto in sede civile. Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato e’ riconosciuto il diritto ad una indennita’, calcolata dal giudice tenendo conto della gravita’, delle modalita’ realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

– PATROCINIO GRATUITO E SPESE DI GIUSTIZIA – Infine, la riforma della legittima Difesa estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalita’ di liquidazione dei compensi e delle spese per la Difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima Difesa o di eccesso colposo. E’ comunque fatto salvo il diritto dello Stato di chiedere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.

– PRIORITA’ NEI PROCESSI: L’ultimo articolo della riforma interviene sul codice di procedura penale affinche’ “nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorita’ anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose”.

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