Diritti tv calcio, giudice: da Mediapro posizione dominante

Diritti tv calcio, giudice: da Mediapro posizione dominante
9 maggio 2018

Mediapro avrebbe assunto “una posizione dominante sul mercato dell’offerta dei diritti televisivi sul campionato di serie A”. È soprattutto per questo che il giudice civile di Milano, Claudio Marangoni, ha confermato la sospensiva chiesta da Sky annullando bando Mediapro. Nel provvedimento il giudice milanese chiarisce che l’effetto del bando, così come formulato dal gruppo spagnolo, sarebbe stato quello “di estendere il potere di mercato” di Mediapro “anche rispetto ai mercati a valle” come quello della raccolta pubblicitaria. Perché il bando, così come messo a punto da Mediapro, obbligherebbe gli operatori acquirenti “all’acquisto anche di servizi non necessari alla fruizione del prodotto per così dire principale”, cioè “i diritti sulle trasmissioni degli eventi calcistici in diretta” con un collegamento che non può essere giustificato “da ragioni tecniche o di efficienza economica”.

Con la “predisposizione dei contenuti informativi e pubblicitari compresi nei Prodotti Audiovisivi facenti parte dei pacchetti principali esclusivi”, spiega il giudice milanese nel provvedimento, il gruppo spagnolo estenderebbe “di fatto la sua influenza anche nel mercato a valle della raccolta pubblicitaria e della fornitura di contenuti”, creando “una sorta di integrazione verticale tra detti mercati”. Il che è illegittimo all’interno di un mercato “ove invece sussiste concorrenza tra gli operatori”. Perché in uno scenario di questo genere, si legge ancora nel provvedimento di conferma della sospensiva del bando Mediapro, “i prezzi al consumatore di tali spettacoli televisivi sarebbero inevitabilmente gravati da tali oneri (raccolta pubblicitaria e fornitura di contenuti – ndr) non evitabili dall’operatore dell’informazione anche di minore capacità imprenditoriale, il quale peraltro ben potrebbe preferire – nell’ambito della sua legittima scelta imprenditoriale – l’acquisizione dei soli diritti di trasmissione degli eventi salvo aggiungere ad essi eventuali ulteriori servizi offerti (separatamente) dalla sublicenziante al fine di qualificare maggiormente la sua offerta al pubblico”.

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