Per assegno conta anche tenore vita

Per assegno conta anche tenore vita
10 aprile 2018

Il tenore di vita goduto durante il matrimonio e’ un parametro che deve continuare ad essere preso in considerazione, assieme ad altri criteri, per decidere sul diritto dell’ex coniuge a ricevere l’assegno di divorzio. Lo ha sostenuto l’avvocato generale della Cassazione Marcello Matera, che ha rappresentato stamane la Procura generale davanti alle sezioni unite civili della Suprema Corte, chiamate a sciogliere il ‘nodo’ giurisprudenziale e chiarire la linea da seguire nelle cause di divorzio, dopo la pronuncia ‘rivoluzionaria’ della primavera 2017 (la cosiddetta sentenza Grilli) che escluse dai parametri il tenore di vita, basando tutto l’accertamento sul diritto all’assegno divorzile sulla mancata autosufficienza economica.

“Si puo’ anche convenire che il criterio dell’autosufficienza economica, con mezzi idonei per una vita libera e dignitosa, possa essere preso come parametro – ha detto il pg Matera – ma non si puo’ escludere il riferimento anche ad altri criteri”, come quelli enunciati nell’articolo 5 della legge sul divorzio, ossia il tenore di vita, la durata delle nozze, l’apporto dell’ex coniuge alla costruzione del patrimonio familiare. Secondo il magistrato, la premessa da cui partire e’ che “ogni singolo giudizio richiede la necessaria valutazione delle peculiarita’ del caso concreto” anche perche’ l’adozione di un solo principio “corre il rischio di favorire una sorta di giustizia di classe”. L’avvocato generale, dunque, ha ricordato la pronuncia delle sezioni unite del 1990, che ribadi’ “la natura assistenziale dell’assegno di divorzio”, nonche’ la sentenza del 2015 della Corte Costituzionale da cui emerge che “il tenore di vita non costituisce l’unico parametro di riferimento, ma concorre, caso per caso, al bilanciamento con altri criteri”.

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