Dj Fabo, la battaglia di Cappato approda alla Consulta

Dj Fabo, la battaglia di Cappato approda alla Consulta
Marco Cappato, il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e Dj Fabo
22 ottobre 2018

Il verdetto è atteso già nel tardo pomeriggio di domani o, al più tardi, mercoledì mattina. E, qualunque sia il risultato, sarà comunque una sentenza di portata storica per un tema etico e delicato come quello fine vita. La Corte Costituzionale dovrà in sostanza stabilire se aiutare un malato terminale a ottenere il suicidio assistito è un reato penale oppure se, al contrario, è un’azione necessaria per metterlo in condizione di esercitare il suo diritto fondamentale della libertà di scelta per una morte dignitosa.

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E’ l’epilogo della battaglia combattuta dall’esponente radicale Marco Cappato nella speranza di dare uno scossa al mondo della politica su tematiche delicate come fine vita e suicidio assistito. Il caso al centro del procedimento che domani passa all’esame della Cosulta è quello di Fabiano Antoniani, il 40enne milanese più conosciuto con il nome d’arte “Dj Fabo”, rimasto tetraplegico e completamente cieco in un’incidente d’auto nel giugno 2014 e morto del febbraio 2017 dopo essersi sottoposto al suicidio assistito in Svizzera. Una morte dolce resa possibile dall’aiuto concreto fornito da Cappato che, oltre a prendere contatti con il personale della clinica Dignitas, poco lontano da Zurigo, e sbrigare tutta una serie di pratiche burocratiche, accompagnò fisicamente il 40enne milanese nel suo ultimo viaggio guidando la macchina che portò da Milano alla Svizzera Fabiano insieme alla fidanzata Valeria Imbrogno e alla madre Carmen Carollo.

Fu lo stesso tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, appena rientrato nel capoluogo lombardo, ad autodenunciarsi davanti ai carabinieri. L’inchiesta avviata dai pm di Milano, Tiziana Siciliano e Sara Arduini, per aiuto al suididio si concluse con una richiesta di archiviazione respinta dal gip che ordinò l’imputazione coatta. Il processo contro Cappato, che per “bruciare le tappe” scelte il rito immediato (formula che sul piano pratico gli ha permesso di bypassare la fase di udienza preliminare) è durato in tutto 4 udienze. Un dibattimento toccante, segnato da momenti di profonda commozione. Come quando in aula venne proiettato il video choc (il girato integrale dell’intervista mandata in onda dalla trasmissione Mediaset “Le Iene) delle agonie e sofferenze di Fabiano una volta staccato dal macchinario che gli permetteva di respirare. Oppure come quando la madre Carmen Carollo ricordò le ultime parole pronunciate al figlio prima che morisse: “Vai Fabiano, la mamma vuole che tu vada”. Mai si erano viste tante persone in lacrime nell’aula di un processo penale.

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In prima battuta la pubblica accusa chiese l’assoluzione di Cappato “perchè il fatto non sussiste”. Ma tra condanna (il reato di aiuto al suicidio è punito dalla legge italiana con il carcere fino a 12 anni) e assoluzione, il collegio di giudici togati e popolari presieduti da Ilio Mannocci Pacini optò per la terza via. Come chiesto dai pm in subordine, la Corte d’Assise di Milano decise di sospendere il processo inviando tutti gli atti alla Consulta. Che, nell’udienza di domani, dovrà stabilire se il reato di aiuto al suicidio, così com’è formulato nel codice penale (l’articolo 580 risale al 1930), è conforme ai principi sanciti dalla Costituzione. Oppure se contrasta, come sostenuto dal pm Siciliano, con il principio fondamentale della dignità della vita e dunque, a cascata, con quello di una morte dignitosa.

“Cappato – aveva sottolineato in aula il magistrato milanese in un passaggio della sua requisitoria – ha aiutato Fabiano a esercitare un proprio diritto. Non il diritto al suicidio, ma il diritto alla dignità e il diritto a una morte dignitosa. Anche la dignità della morte si inserisce nel principio più ampio della dignità dell’uomo”. Cappato attende l’udienza di domani “con rispetto” ma anche con una convinzione: “Crediamo di aver fatto il nostro dovere. La speranza è che le persone in condizioni di sofferenza insopportabile possano essere aiutate a interrompere la loro vita senza che chi li aiuta venga sottoposta a condanna fino a 12 anni di carcere. Il codice penale del 1930 è inadeguato a regolare i casi di persone colpite da malattie irreversibili e in condizioni di sofferenza insopportabile”.

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