A Camera legge su elezioni-pulite, arrivano urne semitrasparenti

A Camera legge su elezioni-pulite, arrivano urne semitrasparenti
9 ottobre 2018

Cabine elettorali semitrasparenti e nuovi criteri per la scelta di presidenti e scrutatori ai seggi. L’Aula della Camera ha avviato la discussione generale sulla proposta di legge del Movimento 5 stelle che mira a introdurre maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni elettorali. Le modifiche riguardano 4 capitoli: urne e cabine elettorali, componenti degli uffici elettorali di sezione (i c.d. seggi elettorali), ossia presidente, segretario e scrutatori; assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni e voto fuori sede.

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La prima novità riguarda le URNE ELETTORALI, che dovranno essere fatte di materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, ma non l’identificazione delle stesse. Per farlo vengono autorizzate spese per 738.744 euro annui. La norma si applica anche alle elezioni comunali a quelle europee, ai referendum e alle elezioni regionali. Per quanto riguarda le cabine elettorali la nuova legge prevde che: siano chiuse su tre lati; il lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione, sia rivolto verso il muro; la loro altezza debba garantire la segretezza del voto riparando solo il busto dell’elettore.

CRITERI PER IL PERSONALE AI SEGGI. I presidenti di seggio verranno scelti dal presidente di Corte d’appello competente per territorio tra i cittadini iscritti nell’apposito elenco eliminando la scelta dei cittadini sulla base di un “giudizio di idoneità all’ufficio” del medesimo Presidente della Corte d’appello. Così come si elimina la possibilità di surroga del presidente con il sindaco o suo delegato, in caso di impedimento che non consenta la nomina ordinaria del presidente. In tali casi la proposta di legge prevede che in sede di Corte di appello si proceda alla sostituzione mediante estrazione a sorte dall’elenco degli idonei alla funzione di presidente dell’ufficio elettorale. Un’altra innovazione consiste nel divieto di ricoprire l’incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. Sono inoltre espressamente enunciati i requisiti per ricoprire l’incarico di presidente: godimento dei diritti civili e politici; età tra i 18 e i 70 anni (per gli scrutatori e per il segretario la proposta di legge fissa il limite a 65 anni); titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

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La proposta di legge aggiunge il requisito, per la nomina del segretario, di non aver superato l’età di 65 anni e l’esclusione per i dipendenti del Ministero dell’interno, del Ministero delle poste e telecomunicazioni e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Presidente e segretario non potranno avere parenti e affini fino al secondo grado candidati alle elezioni interessate (attualmente è prevista l’esclusione dei soli candidati). La terza causa di esclusione riguarda coloro che siano stati condannati, anche non in via definitiva, per i seguenti reati: reati contro la pubblica amministrazione; associazione mafiosa o favoreggiamento di associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso. L’esclusione si applica anche in caso di patteggiamento e in caso di condanna per decreto a pena pecuniaria. Infine, sono esclusi anche coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo, ovvero a pena detentiva uguale o superiore a 2 anni di reclusione per reato colposo. Le cause di esclusione sono verificate d’ufficio.

GLI SCRUTATORI: In primo luogo, nell’enunciare i requisiti necessari per ricoprire l’incarico di scrutatore, è ridotto il limite massimo di età (da 70 anni a 65 anni) ed è espressamente previsto il requisito del godimento dei diritti civili e politici. Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga effettuata dalla commissione elettorale comunale non più per nomina, attingendo all’albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo. Si introduce una riserva dei posti di scrutatore (pari alla metà arrotondata per difetto) a coloro che si trovano, da almeno 30 giorni dal momento del sorteggio in stato di disoccupazione. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

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Infine, si prevede che ai componenti dei seggi elettorali sia assicurata una adeguata formazione on line e un aggiornamento costante sulle corrette procedure di spoglio e sulla legislazione, anche in materia di scambio elettorale. Altra novità introdotta dalla legge sulle elezioni pulite che serve a prevenire le forme di inquinamento del voto è “il divieto di assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati e ad eccezione dei casi di dichiarazione dello stato di calamità o di emergenza”.

VOTO FUORI SEDE. La nuova legge targata M5S autorizza il voto in comune diverso da quello di residenza per i referendum abrogativi e costituzionali e per le elezioni europee per una serie tassativa di motivi – lavoro, studio o cure mediche – si trovino in un altro comune, sito in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Gli elettori che intendano esercitare tale opzione sono tenuti a farne dichiarazione al comune di iscrizione elettorale, fino a 30 giorni dalla data della consultazione. A sua volta, il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell’elettorato attivo, dandone notizia, entro il 7° giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l’elettore sia domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Il comune di domicilio rilascia all’elettore (entro il 3° giorno antecedente la data della consultazione) una attestazione di ammissione al voto, con l’indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare. Tale attestazione dovrà essere presentata dall’elettore, assieme al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale, presso il seggio elettorale prima dell’ammissione al voto.

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