La Camera vota la fiducia al decreto Sicurezza bis. Ecco la norma

La Camera vota la fiducia al decreto Sicurezza bis. Ecco la norma
24 luglio 2019

Multe da 150 mila a 1 milione di euro per il comandante della nave viola il divieto di ingresso nel mare territoriale, arresto in flagranza del capitano se non si ferma di fronte allo stop e confisca dell`imbarcazione. Sono le novità introdotte dal decreto sicurezza bis su cui oggi il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera. Il voto sul decreto e’ atteso tra poche ore, al massimo venerdi’. Prossimo step, il Senato per la conversione in legge. A Montecitorio l’ottava fiducia al governo giallo-verde arriva nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte va al Senato e ci mette la faccia, riferendo sui rapporti Lega-Russia.

In particolare, distingue tra l’inchiesta giudiziaria e Palazzo Chigi e taglia corto: “Ora non ci sono elementi per incrinare la fiducia con membri del governo”. In effetti il voto del pomeriggio sancisce che l’alleanza tra Lega e Movimento 5 stelle tiene ancora, nonostante i venti di crisi degli ultimi giorni. Se un anno fa, il governo dell’avvocato del popolo aveva incassato alla Camera 350 voti favorevoli, ora sono 25 in meno ma nel frattempo la maggioranza ha ‘perso’ 5 deputati. E comunque il punto piu’ basso e’ del 21 giugno, quando il governo blindo’ il decreto crescita e alla fine porto’ a casa 288 voti di fiducia. Stavolta non solo i patti Lega-5S sono stati rispettati, ma si sono ridotte al minimo le assenze in Aula (10 i deputati della maggioranza in missione).

Sul no alla fiducia le posizioni non sono cambiate rispetto al primo decreto: contrari Pd, Liberi e uguali, parte del gruppo Misto, Fratelli d’Italia e Forza Italia (in tutto 248 voti). Il provvedimento caro a Matteo Salvini si compone di diciotto articoli, suddivisi in due parti: la prima relativa alle nuove norme sui migranti, la seconda sull’ordine pubblico prevede una pesante stretta sulle manifestazioni pubbliche. Ecco i punti principali:

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LIMITI ALL’INGRESSO NELLE ACQUE TERRITORIALI. L`articolo 1 prevede che il Ministro dell`interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio, possa “limitare o vietare l`ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e quando si concretizzino le condizioni di cui all`articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti. La norma non si applica al naviglio militare e alle navi in servizio governativo non commerciale.

SANZIONI ALLE NAVI ONG E ARRESTO DEL COMANDANTE. E’ prevista una sanzione amministrativa da 150 mila a 1 milione di euro per la violazione, da parte del comandante di una nave, del divieto di ingresso, transito o sosta nel mare territoriale e si applica la sanzione accessoria della confisca dell`imbarcazione.
Responsabile dell`illecito è dunque il comandante della nave mentre l’armatore e il proprietario della nave dovranno procedere al pagamento solo se non vi provvede il comandante. È previsto anche l`arresto obbligatorio in flagranza di reato nei confronti del comandante che commette un delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra.

AFFITTI BREVI E TURISTICI. Il decreto prevede che per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione, da parte dei gestori di strutture ricettive alla questura territorialmente competente, delle generalità delle persone alloggiate, debba avvenire entro sei ore, anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo. L`entrata in vigore della disposizione è subordinata alla adozione di un decreto del Ministero dell`interno che integri le modalità di comunicazione telematica alle questure.

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PENE PIU’ SEVERE PER I MANIFESTANTI. Il decreto sicurezza bis inasprisce le pene per chi durante una manifestazione in luogo pubblico e aperto al pubblico senza giustificato motivo usa caschi protettivi o qualunque altro mezzo che rende difficoltoso il riconoscimento della persona: la pena edittale – che nella disciplina attuale è fissata nell’arresto da uno a due anni e nell’ammenda da 1.000 a 2.000 euro – diventa l`arresto da due a tre anni e l`ammenda da 2.000 a 6.000 euro. È punito, con la reclusione da uno a quattro anni, chi, nel corso delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l`incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l`emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere. Si tratta della medesima condotta già punita qualora realizzata in occasione di manifestazioni sportive.

OLTRAGGIO E RESISTENZA AL PUBBLICO UFFICIALE DURANTE LE MANIFESTAZIONI. Il decreto inasprisce le pene per fatti già previsti come reato se vengono commessi nel contesto di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. In particolare, diventa un`aggravante il fatto di commettere il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale o violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario “nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”. Il decreto inoltre prevede la non archiviazione per lieve tenuità del fatto, nei confronti di chi commette reati di violenza, oltraggio o resistenza a pubblico ufficiale. Chi per esempio sputa su una divisa ne dovrà rispondere.

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DANNEGGIAMENTO BENI MOBILI O IMMOBILI. Il decreto prevede che chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

AUMENTO ORE DI STRAORDINARIO PER I VIGILI DEL FUOCO. Il decreto prevede l`aumento dell`attribuzione annua di ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di 259.890 ore per l`anno 2019 e di 340.000 ore a decorrere dal 2020.

DASPO. Nei confronti di persona già destinataria del Daspo, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, la durata del nuovo divieto non potrà essere inferiore a 5 anni né superiore a 10. Il dl prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni a carico di chiunque commette fatti di violenza o minaccia nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

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