Legge su tortura da 2 anni in parlamento, Camera vota in settimana. Scontro su modifiche, verso nuovo passaggio al Senato

Legge su tortura da 2 anni in parlamento, Camera vota in settimana. Scontro su modifiche, verso nuovo passaggio al Senato
7 aprile 2015

Quanto compiuto dalle forze dell’ordine italiane nell’irruzione alla Diaz il 21 luglio 2001 “deve essere qualificato come tortura”. La Corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo ha condannato l’Italia per un reato che nel nostro ordinamento ancora non c’è. La proposta di legge per introdurlo nel codice è in Parlamento da quasi due anni: approvata dal Senato il 5 marzo 2014, dopo una discussione di 8 mesi, è in seconda lettura alla Camera. L’assemblea di Montecitorio inizierà le votazioni nella seduta di giovedì prossimo, con i tempi contingentati (sette ore). Ma il testo, cambiato in commissione Giustizia, dovrà tornare al Senato. La pdl si compone di sette articoli. E’ inserita nel codice penale la fattispecie di tortura (art. 613-bis), che può essere commessa da chiunque (reato comune, non “tipico” del funzionario pubblico), ed è punita con la reclusione da 4 a 10 anni; sono previste alcune aggravanti, tra cui quella per fatto commesso da un pubblico ufficiale: in questo caso la reclusione va da 5 a 12 anni; aumento fino a 1/3 della pena si hanno se vengono causate lesioni personali e lesioni personali gravi; aumento della metà della pena se le lesioni personali sono gravissime; il testo prevede anche l’aggravante speciale (30 anni di reclusione), derivante dall’avere provocato la morte della persona offesa, quale conseguenza non voluta del reato di tortura.

E’ inserito nel codice penale il delitto, proprio del pubblico ufficiale, di istigazione a commettere tortura: la reclusione da 6 mesi a 3 anni si applica a prescindere dalla effettiva commissione del reato di tortura, per la sola istigazione. Il testo stabilisce che le dichiarazioni ottenute attraverso la tortura non sono utilizzabili in un processo. Sono raddoppiati i termini di prescrizione per il delitto di tortura; è vietato espellere o respingere extracomunitari quando si supponga che, nei Paesi di provenienza, siano sottoposti a tortura; è esclusa l’immunità diplomatica dei cittadini stranieri indagati o condannati nei loro Paesi per il delitto di tortura. Il cammino del provvedimento non ha mancato di suscitare contrasti: se al Senato, il 5 marzo dello scorso anno, il ddl aveva raccolto 231 sì e tre astenuti, alla Camera si è molto discusso delle modifiche introdotte all’articolo 1. Perché venga accertato il reato di tortura deve essere dimostrato che il reo aveva il “fine di ottenere”, dalla vittima “o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza”, ovvero che abbia inflitto tali sofferenze “in ragione dell`appartenenza etnica, dell`orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose”. Inoltre, “la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall`esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”. Modifiche che hanno spinto M5S, favorevole nel voto a palazzo Madama, a opporsi e a nominare un relatore di minoranza, Vittorio Ferraresi, che farà da contrappeso al relatore di maggioranza Franco Vazio del Pd. E domani proprio i 5 stelle, in una conferenza stampa alla Camera alla quale prenderà parte il senatore Pd Luigi Manconi, primo firmatario al Senato del ddl contro la tortura, rilanceranno la loro battaglia per una legge “efficace”, perché “nella sua attuale formulazione il reato rischia di non essere accertabile e quindi punibile”.

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