Pene più severe, cancellata “lieve entità”. Verso nuove norme contro la droga

Pene più severe, cancellata “lieve entità”. Verso nuove norme contro la droga
Lorenzo Fontana, ministro della Famiglia
4 marzo 2019

“Innalzamento delle pene” per chi produce, traffica e detiene sostanze stupefacenti, oltre a interventi sul “versante della custodia cautelare, delle misure coercitive, dell’arresto obbligatorio in flagranza e del trattamento dei reati commessi da persone tossicodipendenti”. E’ quanto prevede il disegno di legge presentato dalla Lega per contrastare un “fenomeno che – si legge nella bozza – sta assumendo nel Paese dimensioni e caratteristiche sempre piu’ preoccupanti ed endemiche”. Sulla linea gia’ annunciata dal ministro di Famiglia e disabilita’, Lorenzo Fontana, il ddl “sopprime i commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 73, recanti il trattamento dei reati commessi da persone tossicodipendenti”: ovvero gli sconti di pena e la possibilita’ di “applicare, anziche’ le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita’” in caso di produzione, traffico e detenzione di “lieve entita’” di stupefacenti.

“Nell’attivita’ repressiva, risulta che una percentuale superiore alla meta’ dei casi venga considerata nell’ambito delle condotte lievi rispetto alla fattispecie incriminatrice ordinaria di cui all’articolo 73 del testo unico degli stupefacenti”, si legge. “Nel dettaglio, l’articolo 1 interviene sull’articolo 380 del codice di procedura penale, prevedendo che l’arresto obbligatorio in flagranza avvenga per i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’articolo 73 del Testo unico, espungendo la clausola di salvezza per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo (ovverosia per le fattispecie di lieve entita’)”, si prosegue. “L’articolo 2 interviene direttamente sull’articolo 73 aumentando dagli attuali sei mesi e quattro anni fino a tre e sei anni, i minimi e i massimi edittali per la fattispecie di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entita’. Analogamente, la multa passa dagli attuali euro 1.032 a 10.329 fino a un minimo di euro 5.000 e un massimo di euro 20.000”, si spiega. “L’inasprimento sanzionatorio da tre a sei anni si riverbera sui limiti edittali previsti dagli articoli 272 e seguenti del codice di procedura penale sulle misure cautelari personali e, in particolare, dagli articoli 275, 280 e 287 del codice di rito”.

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“L’articolo 3, invece interviene sullo strumento della confisca obbligatoria e recependo un orientamento giurisprudenziale particolarmente rigoroso consente la confisca obbligatoria dell’autoveicolo o di altro bene immobile registrato quando abbia semplicemente agevolato la commissione del reato e sia potenzialmente utile per la consumazione di altri delitti della stessa natura – si aggiunge – cosi’ superando il contrasto giurisprudenziale verificatosi rispetto ad altro orientamento che ritiene necessario che venga dimostrata una non episodica connessione strumentale tra il bene e il reato, sotto forma di collegamento stabile con l’attivita’ criminosa che palesi che il mezzo di trasporto, se lasciato nella disponibilita’ del reo, renda in futuro probabile il ripetersi dell’attivita’ criminosa. Infine, “l’articolo 4 intende introdurre la sanzione amministrativa della revoca definitiva della patente in relazione ai gravi fatti di cui all’articolo 73 del testo unico degli stupefacenti; disciplina altresi’ in via cautelare la sospensione della patente gia’ dopo la sentenza di condanna in primo grado”.

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