Pronto il decreto su anticipo Tfr a statali. Siglato accordo con le banche

Pronto il decreto su anticipo Tfr a statali. Siglato accordo con le banche
4 luglio 2019

E` pronto per essere inviato al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che disciplina il procedimento di anticipazione del Tfs/Tfr per i dipendenti pubblici, così come previsto dal decreto legge `quota 100`. A darne notizia lo stesso ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno. I lavoratori delle P.A. già andati in pensione senza aver ancora riscosso la liquidazione del Tfs/Tfr o che andranno in pensione nei prossimi mesi – compresi quelli che usufruiscono della `quota 100` – potranno ottenere, senza il vincolo del differimento, una parte o l`intero ammontare (fino a 45 mila euro) del loro trattamento di fine rapporto.

Ciò sarà possibile anche in virtù di un accordo quadro tra l`Abi e i ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’Economia e delle finanze e per la Pubblica amministrazione con l`entrata in vigore del Dpcm (già definito nei suoi contenuti). In sintesi, il lavoratore, dopo aver ricevuto dall`ente erogatore del Tfs/Tfr (l`elenco degli enti erogatori sarà pubblicato e reso disponibile sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica entro 10 giorni dall`entrata in vigore del regolamento) la certificazione del diritto ad avvalersi dell`anticipazione, potrà rivolgersi direttamente ad uno degli istituti di credito aderenti all`accordo quadro Abi, che, una volta ricevuta la conferma da parte dell`ente erogatore della sussistenza dei presupposti per l`anticipazione, entro quindici giorni liquiderà al pensionando/pensionato quanto dovuto.

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Il Dpcm prevede che tra la data di presentazione della domanda di rilascio della certificazione all`ente erogatore del Tfs/Tfr e la data di accredito dell`anticipazione debbano intercorrere non più di 75 giorni, cui vanno aggiunti i tempi (non comprimibili, né preventivabili) di presentazione da parte dell`interessato della domanda di anticipazione all`istituto di credito prescelto ed i tempi di istruttoria interna da parte della banca (di cui, invece, viene prevista la contrazione e la semplificazione, anche ai fini della cosiddetta adeguata verifica). L`anticipazione effettuata dall`istituto di credito costituisce un contratto di finanziamento, nel quale la restituzione delle somme viene effettuata, secondo la disciplina della cessione di credito, direttamente dall`ente erogatore del Tfs/Tfr mediante il versamento all`istituto di credito (anziché al pensionando/pensionato) della quota di Tfs/Tfr, oggetto di anticipazione.

E` fatta salva la possibilità per l`interessato di procedere direttamente, con oneri a proprio carico, ad un`estinzione anticipata (totale o parziale) del finanziamento. Con il Dpcm sono state disciplinate le modalità di attivazione e di funzionamento del Fondo di garanzia statale, che interverrà laddove l`ente erogatore sia impossibilitato a rimborsare alla banca l`importo dell`anticipo Tfs/Tfr. L`anticipazione disciplinata dal Dpcm si aggiunge alla riduzione dell`aliquota Irpef applicabile alle somme percepite a titolo di Tfs/Tfr fino ad euro 50.000 e già prevista per tutti i pensionati dal decreto legge `quota 100`. “Con questo intervento si pone fine alla grave penalizzazione dei lavoratori pubblici ignorata dai precedenti governi”, ha concluso.

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