Responsabilità dei medici, la Camera vara la legge. Più tutele e garanzie risarcimento

28 febbraio 2017

Una legge che “garantisce da un lato il diritto del cittadino ad essere risarcito in caso di errore medico e al contempo garantisce al medico di poter lavorare in serenità e quindi di non temere nel compiere interventi che possono salvare la vita delle persone, che questi possano essere trasformati in occasioni di denuncia. Finalmente diamo risposte concrete a cittadini e professionisti”. Ha commentato così, il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, il via libera della Camera, oggi, al DdL Gelli che stabilisce nuove norme in tema di responsabilità professionale dei medici. La norma e’ passata con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti. Numerosi i cambiamenti in arrivo, a cominciare dalla possibilità per il cittadino di accedere agli incartamenti relativi alle sue pratiche sanitarie in soli sette giorni. Poi l’obbligo per le strutture sanitarie di organizzare il monitoraggio, la prevenzione e la gestione del rischio sanitario. Cambia l’elaborazione delle linee guida che sarà curata, oltre che dalle Società scientifiche, anche da enti e istituzioni e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. Una gestione più trasparente che consenta anche ai pazienti di accedere in tempi più brevi a eventuali risarcimenti. Ma anche tutele per il lavoro e la professionalità dei medici.

In ogni regione ci sarà la possibilità di affidare all’Ufficio del difensore civico anche la funzione di Garante del diritto alla Salute. In ogni regione – recita la norma – è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sugli errori sanitari e sul contenzioso e li trasmette all`Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità. Nasce (con apposito decreto del ministro della Salute) l’ Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità cui afferiranno i dati raccolti dai centri regionali. Sarà presso l`Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), e si occuperà di gestione del rischio sanitario e sicurezza del paziente, individuando anche “idonee misure anche mediante la predisposizione, con l`ausilio delle società scientifiche, di linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario nonché per la formazione e l`aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie”. Il Ministro della salute trasmetterà annualmente alle Camere una relazione sull`attività svolta dall`Osservatorio. Nel tentativo di ridurre il contenzioso fra medico e paziente, il provvedimento stabilisce l’obbligo del tentativo di conciliazione. La nuova legge introduce inoltre nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario.

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E viene prevista per il danneggiato la possibilità di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del libero professionista. Scatta l’obbligo di assicurazione per strutture sanitarie, e sociosanitarie pubbliche o private. Polizza obbligatoria anche per i medici. L’articolo 14 prevede inoltre l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. Novità anche per quanto riguarda la disciplina sulla nomina dei CTU (consulenti tecnici d’ufficio) in ambito civile e dei periti in ambito penale, prevedendo, fra l’altro, che l’autorità giudiziaria debba affidare sempre la consulenza e la perizia a un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti aventi specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento e riferite a tutte le professioni sanitarie. Inoltre, i CTU da nominare nel tentativo di conciliazione obbligatoria, dovranno essere in possesso di adeguate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

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