Sanziona British Airways e Etihad

Sanziona British Airways e Etihad
24 giugno 2017

L`Antitrust ha sanzionato per un totale di un milione di euro le compagnie aeree British Airways e Etihad Airways per una pratica commerciale scorretta legata alle condizioni della cosiddetta “no-show rule”. In particolare, spiega l’Antitrust, si tratta dell`omessa informativa ai consumatori, durante la procedura di acquisto on line dei biglietti A/R o sequenziali, circa esistenza, condizioni e limiti della no-show rule, nonché nella mancata predisposizione di una procedura idonea a consentire al passeggero, senza costi aggiuntivi, la fruizione del volo di ritorno (e delle tratte successive del viaggio di andata multi-tratta), anche in caso di mancata utilizzazione del volo di andata o del segmento precedente previsto nel biglietto già acquistato. Nel contempo, l`Autorità ha accolto gli impegni presentati da Emirates, Iberia e Klm volti, da un lato, ad informare adeguatamente il consumatore sull`esistenza e le modalità applicative di tale regola e, dall`altro, ad implementare una procedura intesa a consentire al passeggero la fruizione, senza oneri, dei voli successivi, qualora avverta tempestivamente la compagnia della sua intenzione.

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La “no show rule” è una regola tariffaria diffusa nel trasporto aereo secondo la quale al passeggero che non si presenti all`imbarco del volo di andata – o, in caso di biglietto multi-tratta, del volo precedente – è imposta la cancellazione della tratta di ritorno / successiva contemplata nel biglietto già acquistato, oppure il ricalcolo della tariffa originariamente corrisposta. Già in passato (Alitalia, Air France, Lufthansa, Brussels Airlines), l`Autorità ha ritenuto che l`applicazione della no show rule – in sé lecita – dovesse essere accompagnata da un`adeguata informativa alla clientela, nonché declinata dalle compagnie aeree in modo da contemperare i legittimi interessi commerciali delle stesse all`efficiente allocazione delle proprie risorse con gli interessi dei consumatori alla fruizione integrale del biglietto aereo A/R o sequenziale già acquistato e regolarmente pagato e nel rispetto di condizioni chiare e trasparentemente comunicate dai professionisti. Tale orientamento è stato avallato dal Consiglio di Stato in relazione alla condotta valutata nel caso Alitalia. Lo scorso novembre, l`Autorità aveva avviato altrettanti procedimenti nei confronti dei vettori aerei citati ipotizzando il mancato rispetto dei diritti dei consumatori nell`applicazione della no-show rule.

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A conclusione dei propri procedimenti, l`Autorità ha accolto gli impegni presentati da Emirates, Iberia e Klm, che si sono vincolate, per tutti i biglietti venduti in Italia, a permettere l`utilizzo del biglietto di ritorno (e, per i voli con scali intermedi, dei tagliandi relativi alle tratte successive alla prima) qualora il passeggero avverta entro 24 ore dalla partenza (2 ore in caso di voli A/E in giornata) della propria intenzione di utilizzare il biglietto di ritorno (e gli eventuali tagliandi successivi). Dell`esistenza della no-show rule e di tale specifica regola applicativa per i biglietti acquistati in Italia verrà data notizia sia al singolo consumatore nel corso della procedura di acquisto online, sia sul sito Internet mediante le FAQ e una apposita modifica delle Condizioni Generali di Trasporto ivi disponibili. British Airways ed Etihad Airways non hanno, invece, inteso modificare le modalità di comunicazione e applicazione della no show rule contestate nel corso del procedimento e dovranno comunque comunicare le misure attuate per ottemperare alla diffida dell’Autorità.

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