Sistema proporzionale per i seggi

9 luglio 2014

I seggi del nuovo Senato, eletti dai consigli regionali, sono attribuiti “con sistema proporzionale sulla base dei criteri stabiliti con legge costituzionale, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale”. E’ quanto prevede l’emendamento alla riforma costituzionale presentato dalla relatrice Anna Finocchiaro. Inoltre “nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due”.

All’articolo 34 della riforma Boschi si introduce il sistema con cui i senatori verrano eletti: “Per l’elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri regionali e da un sindaco, collegati ad altrettanti candidati supplenti. Al fine dell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi assegnati e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati”.

“I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l’ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l’opzione per l’elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere regionale, nell’ambito dei seggi spettanti, secondo le modalità stabilite dalla legge. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale prima che sia sciolto il consiglio del quale è componente, è proclamato eletto il relativo candidato supplente. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di sindaco prima del termine previsto dalla legge, è proclamato eletto il relativo candidato supplente. Le medesime disposizioni si applicano per i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano”. (TMNews)

Segui ilfogliettone.it su facebook
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Leggi anche:
La questione delle classi scolastiche italiane: integrazione o separazione?
Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it


Commenti