Spese pazze, ex capogruppo Lega dovrà risarcire Regione Lombardia

Spese pazze, ex capogruppo Lega dovrà risarcire Regione Lombardia
Stefano Galli
30 aprile 2019

Dovra’ risarcire la Regione Lombardia con 196.600 euro Stefano Galli, ex capogruppo della Lega Nord Padania nel Consiglio regionale lombardo. La Cassazione, a sezioni unite, ha rigettato il suo ricorso contro la decisione emessa nel 2017 dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale centrale d’appello. Al centro della vicenda, i compensi erogati dalla Regione a favore di Corrado Paroli, genero di Galli, per incarichi conferitigli dal Consiglio regionale, con i quali “gli era stato richiesto di prestare la propria collaborazione nello svolgimento e a supporto dell’attivita’ di Galli, con riferimento alla valutazione dell’attivita’ legislativa attinente ai rapporti tra Regione ed enti locali con particolare attenzione alla Provincia di Lecco”.

Secondo la Corte dei Conti, il danno erariale derivava dal fatto che il genero di Galli, “operaio imbottigliatore di acque minerali”, “in possesso della licenza di scuola media”, non aveva espletato la prestazione oggetto dei contratti “per mancanza di quella professionalita’ e competenza che l’incarico stesso esigeva”, con “pagamento di corrispettivi esorbitanti a fronte di una prestazione mai fornita, svolta solo in termini di mera enunciazione descrittiva”. Quanto a Galli, osservava la Corte dei Conti, aveva “reso possibile, con sprezzante noncuranza dei propri doveri, la corresponsione di incongrui emolumenti”. Lo stesso Paroli, sentito dalla Guardia di Finanza, aveva riferito che “i contratti di collaborazione coordinata e continuativa riguardavano in realta’ tutt’altro, ossia lo svolgimento di attivita’ di propaganda per il movimento politico commissionatagli direttamente dal suocero”.

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Con l’ordinanza depositata oggi, le sezioni unite civili hanno condiviso le conclusioni dei giudici contabili: “Non ha pregio – scrive la Cassazione – la ricostruzione dell’operato del consigliere regionale quale espressione di atto politico, sottratto alla verifica della Corte dei conti”, come invece sostenuto da Galli nel suo ricorso. “Spetta alla Corte dei Conti, nel giudizio di responsabilita’ amministrativa, valutare l’intrinseca irragionevolezza o la manifesta esorbitante dell’incarico esterno conferito rispetto alle attivita’ riferibili all’esercizio delle funzioni del gruppo consiliare – si legge ancora nell’ordinanza – e nel rispetto di questi limiti il giudice contabile ha svolto il proprio sindacato, avendo accertato che il conferimento e il rinnovo dell’incarico si e’ risolto in ‘una spesa del tutto disutile, in quanto la collaborazione non e’ stata invero mai eseguita, trasformando cosi’ in un costo non funzionalizzato, per il bilancio dell’ente Regione, le uscite di risorse, altrimenti utilizzabili per finalita’ pubbliche diverse'”.

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