Unioni civili, asse Pd-M5s spacca la maggioranza. Ecco il testo che apre ai registri e adozioni gay

Unioni civili, asse Pd-M5s spacca la maggioranza.  Ecco il testo che apre ai registri e adozioni gay
26 marzo 2015

Avanti veloci, ma non troppo. In commissione Giustizia al Senato sul tema delle unioni civili si compie il primo passo importante verso la legge con l’adozione del testo base. Per entrare nel vivo del provvedimento occorrera’ pero’ attendere quasi un mese e mezzo: il termine per gli emendamenti e’ stato fissato al 7 maggio. Il nuovo testo della relatrice Monica Cirinna’ (Pd), sul quale oggi si e’ saldato un asse Pd-M5s che ha spaccato la maggioranza visto il voto contrario di Ncd, regolamenta le unioni tra coppie omosessuali (senza equipararle al matrimonio) e le convivenze tra eterosessuali (si chiameranno ‘Contratti di convivenza’). La vera innovazione e’ la ‘stepchild adoption’, ossia l’adozione del bambino figlio biologico di uno dei due parter nell’ambito di una coppia dello stesso sesso. Ecco cosa contiene il testo Cirinna’

UNIONE CIVILI (SOLO OMOSEX) E REGISTRI COMUNALI Due persone dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Presso gli uffici dello stato civile di ogni Comune e’ istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. L’unione civile e’ certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni. Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell’unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso e’ conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile. Si puo’ scegliere anche di adottare il doppio cognome. L’unione civile non potra’ essere realizzata se una delle parti risulta sposato, e’ un minore, ha un’interdizione per infermita’ mentale, ha un legame di parentela, e’ stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro. Cosi’ sono disciplinate le unioni civili come previsto dal testo Cirinna’ adottato in commissione Giustizia al Senato.

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ADOZIONI. L’istituto della stepchild adoption, la responsabilita’ genitoriale sul figlio del partner, viene introdotto per coppie gay con una modifica al comma b dell’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozioni: dopo la parola “coniuge” sono inserite le parole “o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

REGIME GIURIDICO. Per quanto riguarda il regime giuridico delle unioni, si estendono i diritti e i doveri gia’ previsti nel Codice civile per i coniugi. Riconosciuti quindi il diritto alla successione, la pensione di reversibilita’, il diritto all’assistenza sanitaria e carceraria, il subentro nel contratto di locazione, il diritto allo scioglimento dell’unione.

RICONOSCIMENTO DEI MATRIMONI GAY CONTRATTI ALL’ESTERO COME UNIONI Tra le norme che arriveranno tramite delega al governo e’ previsto che i matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso vengano trascritti in Italia come unioni civili. Cosi’ sono disciplinate le unioni civili come previsto dal testo Cirinna’ adottato in commissione Giustizia al Senato. Per quanto riguarda le convivenze di fatto (omo ed etero), il testo Cirinna’, adottato dalla commissione Giustizia del Senato, prevede l’istituzione dei contratti di convivenza.

CONTRATTI DI CONVIVENZA (DAVANTI AL NOTAIO) Serviranno a disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune delle coppie di fatto. Si intendono conviventi le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinita’ o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Le convivenze, e il loro scioglimento, verranno stipulate davanti a un notaio. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario, in caso di malattia o di ricovero, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita’ di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare. Ciascun convivente di fatto puo’ designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati. In caso di contratto di locazione il convivente superstite ha il diritto di abitazione, nella casa di comune residenza, per un numero di anni pari alla durata della convivenza. In caso di cessazione della convivenza di fatto ci sara’ l’obbligo di mantenimento o alimentare per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

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