Niente scuola dell’infanzia per chi non è vaccinato. Sanzioni e responsabilità

Niente scuola dell’infanzia per chi non è vaccinato. Sanzioni e responsabilità
17 agosto 2017

Niente nido o scuola dell’infanzia per chi non vaccina il figlio, anche se paga la sanzione pecuniaria. E’ quanto ribadisce la circolare esplicativa del decreto vaccini pubblicata oggi dal ministero della Salute. “La sanzione estingue l`obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell`infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l`anno di accertamento dell`inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all`adempimento dell`obbligo vaccinale”. Per quanto riguarda l`omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie, “devono essere attestati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall`Istituto Superiore di Sanità”. La circolare ministeriale, precisa inoltre che “la ASL territorialmente competente ha, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, un ruolo centrale nelle attivita’ di prevenzione e, quindi, nella verifica dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e nel percorso per il recupero che da tale verifica prende avvio”. Il ministero della Salute, nel documento, fa il punto sul ruolo delle Asl nel controllo di eventuali inadempienze, punto su cui proprio oggi l’Anci aveva espresso preoccupazione denunciando il rischio caos all’inizio dell’anno scolastico.

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E’ proprio la Asl, puntualizza il ministero, “accertato l’inadempimento dell’obbligo, anche attraverso un controllo dell’anagrafe sanitaria, e verificato che, in relazione alla medesima violazione dell’obbligo, non si sia gia’ attivata essa stessa o altra ASL”, ad avviare una procedura, “stabilita a livello locale, per il recupero della vaccinazione”. Ciascuna ASL, “una volta accertato che un minore di eta’ compresa tra zero e sedici anni non sia stato sottoposto alle vaccinazioni secondo il Calendario relativo alla propria coorte di nascita, convoca i genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari, rivolgendo loro un invito scritto alla vaccinazione, eventualmente corredato di materiale informativo”. Nel caso in cui non rispondano all’invito, “i genitori, i tutori o i soggetti affidatari vengono nuovamente convocati, con raccomandata AR, per un colloquio, al fine di comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire – eventualmente anche con il coinvolgimento del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale – una corretta informazione sull’obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale e i rischi derivanti dalla mancata prevenzione”.

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Nell’ipotesi in cui i genitori non si presentino al colloquio, oppure si presentino ma non fanno comunque vaccinare il figlio, “la ASL contesta loro formalmente l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, con l’avvertimento che se non dovessero far somministrare al minore il vaccino o iniziare/completare il ciclo (nei casi in cui l’immunizzazione di base completa preveda la somministrazione di piu’ dosi) entro il termine fissato dall’azienda sanitaria medesima, sara’ loro comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento”. La contestazione dell’inadempienza nei confronti di un minore che abbia iniziato a frequentare il servizio educativo dell’infanzia in attesa di vaccinazione, “che pero’ non viene successivamente effettuata per motivi non imputabili all’organizzazione del servizio vaccinale o a intervenuti problemi di salute del bambino, tali da controindicare la vaccinazione stessa, rappresenta motivo di esclusione dal servizio educativo”. Viceversa, non incorrono in sanzioni i genitori, i tutori e i soggetti affidatari che, “a seguito di contestazione da parte della ASL territorialmente competente della violazione dell’obbligo vaccinale, nel termine indicato nell’atto di contestazione, provvedano a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all’eta’ e correttamente riportate nella scheda tecnica di ciascun prodotto, in considerazione anche di ragionevoli ed eventuali controindicazioni temporanee”.

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La sanzione potra’ essere applicata anche in seguito, quando il minore avra’ piu’ di sedici anni, “purche’ – come detto – la violazione sia stata commessa quando aveva sedici anni o meno”. Ai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale ai tutori e ai soggetti affidatari, a seguito di accertamento della violazione dell’obbligo di vaccinazione, “e’ applicata una sola sanzione, a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse”. Solo nell’ipotesi in cui i genitori incorrano, successivamente, nella violazione di un nuovo e diverso obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad esempio, omettano di sottoporre il minore a un diverso vaccino previsto a una eta’ seguente), “agli stessi sara’ comminata una nuova sanzione”. La sanzione sara’ comminata anche nel caso in cui l’omissione riguardi un richiamo vaccinale, ed estingue l’obbligo della vaccinazione, “ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale”. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, “viene riconosciuto al Sindaco, quale rappresentante della comunita’ locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti. Negli altri casi, l’adozione di detti provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di piu’ ambiti territoriali regionali”.

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OBBLIGHI SCOLASTICI – FASE TRANSITORIA – Per l`anno scolastico 2017/2018 e per il 2018/2019 valgono invece le modalità transitorie stabilite dalla legge e illustrate nella circolare, che potranno essere eventualmente semplificate in base ad accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, tramite le ASL, ciò al fine di agevolare le famiglie e le scuole. Alcune Regioni stanno infatti predisponendo azioni specifiche per semplificare la documentazione che le famiglie dovranno consegnare alle scuole sino all`anno 2018/2019 (dal 2019/2020 si passa alla semplificazione definita dalla legge). La legge, come è noto, estende a 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per tutte le alunne e gli alunni di età compresa tra zero e 16 anni. E dispone l`obbligo per le Regioni di assicurare l`offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra zero e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie. All`obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile al link fornito dal Ministero della Salute: www.salute.gov.it/vaccini. Le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all`obbligo vaccinale e devono segnalare alla ASL territoriale di competenza l`eventuale mancata presentazione di questa documentazione. Per comprovare l`effettuazione delle vaccinazioni potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva. In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti (vedere la circolare in allegato).

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Per l`anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrà essere presentata alle scuole entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell`infanzia e delle sezioni primavera (comprese le scuole private non paritarie), ed entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione. L`articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, stabilisce che, a decorrere dall`anno scolastico 2019/2020, dopo una prima fase transitoria, siano le Aziende Sanitarie Locali (ASL), una volta ricevuto dalle scuole l`elenco delle iscritte e degli iscritti sino ai 16 anni di età, a restituirlo con l`indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali. Per la scuola dell`infanzia la mancata presentazione della documentazione attestante l`adempimento degli obblighi vaccinali comporterà la decadenza dell`iscrizione. Per i gradi di istruzione successivi non sono previste invece ricadute sull`accesso al servizio scolastico. Il decreto-legge, come convertito, non cambia la normativa vigente dal punto di vista dell`accesso a scuola: l`articolo 100 del Testo Unico in materia di Istruzione del 1994 già subordinava l`ammissione alla scuola dell`infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni. Con la legge, anzi, gli adempimenti previsti per le istituzioni scolastiche saranno semplificati: le scuole non dovranno più acquisire per tutte le iscritte e tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione le certificazioni delle vaccinazioni effettuate, ma semplicemente trasmettere l`elenco delle alunne e degli alunni alle ASL, tramite il sistema informativo del Ministero.

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