Aiuti di Stato, nuove norme Ue per sostenere industria green

Aiuti di Stato, nuove norme Ue per sostenere industria green
9 marzo 2023

La Commissione europea ha adottato oggi a Bruxelles l’atteso nuovo “Quadro temporaneo di crisi e transizione” per gli aiuti di Stato con cui i paesi dell’Ue sosterranno i settori industriali fondamentali per la transizione verso un’economia a zero emissioni, e gli investimenti e i finanziamenti per le tecnologie pulite, in linea con il Piano industriale del Green Deal, che la stessa Commissione proporrà martedì prossimo, 14 marzo.

Il nuovo quadro prende in conto le reazioni degli Stati membri nel contesto di una consultazione condotta dalla Commissione, e modifica e proroga in parte il quadro temporaneo di crisi che era stato adottato il 23 marzo 2022 per consentire agli Stati membri di sostenere l’economia nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina, e che era stato già modificato il 20 luglio 2022 e il 28 ottobre 2022.

Il Quadro temporaneo verrà applicato insieme alla modifica del “Regolamento generale di esenzione per categoria”, approvata anch’essa dalla Commissione oggi, che ha elevato in diversi settori le soglie minime, in termini di ammontare del sostegno, sotto cui gli aiuti di Stato non devono neanche essere notificati all’Ue. 

E’ stata introdotta innanzitutto una proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2025, della possibilità per gli Stati membri adottare aiuti di Stato per la transizione verde, in particolare riguardo ai regimi di sostegno per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, per lo stoccaggio di energia, e per la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale.

In questi ambiti, sono previste diverse ulteriori misure: 1) verranno semplificate le condizioni per la concessione di aiuti a piccoli progetti e tecnologie meno mature, come l’idrogeno rinnovabile, eliminando la necessità di una procedura di gara competitiva, soggetta a precise salvaguardie; 2) saranno ampliate le possibilità di sostegno per la diffusione di tutti i tipi di fonti energetiche rinnovabili; 3) verranno allargate le possibilità di supporto alla decarbonizzazione dei processi industriali passando ai combustibili derivati dall’idrogeno; 4) saranno previsti dei massimali di aiuto più elevati e metodi di calcolo dell’aiuto semplificati.

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Nuove misure, applicabili anch’esse fino al 31 dicembre 2025, potranno essere introdotte per accelerare ulteriormente gli investimenti nei settori chiave per la transizione verso un’economia a zero emissioni: per la produzione di attrezzature strategiche, in particolare batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori; per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (Ccs); per la produzione di componenti chiave; e per la produzione e il riciclaggio delle materie prime critiche pertinenti. 

In particolare, gli Stati membri potranno fornire aiuti limitati a una soglia di importo nominale e una percentuale dei costi di investimento, a seconda dell’ubicazione e delle dimensioni dell’impresa beneficiaria. Le Pmi e le imprese situate in regioni svantaggiate potranno beneficiare di un sostegno più elevato, per garantire che gli obiettivi della politica di coesione siano debitamente presi in considerazione.

Considerando che le “zone A” della politica di coesione sono le regioni assistite dai fondi strutturali dell’Ue, con Pil pro capite sotto il 75% della media comunitaria (che in Italia comprendono Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), e che le “zone C” sono aree con problemi strutturali nonostante un Pil pro capite superiore al 75%, le Pmi potranno avere aiuti fino a 350 milioni di euro, che coprano fino al 55% dell’investimento nelle zone A, 200 milioni di euro per il 40% dell’investimento nelle zone C, e 150 milioni con il 35% dell’investimento nelle aree non assistite. Le imprese più grandi, invece avranno nelle zone.

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A una soglia per gli aiuti di 350 milioni, per il 35% al massimo dell’investimento, nelle zone C un limite di 200 milioni e del 20% dell’investimento, mentre nelle aree non assistite il sostegno non dovrà superare i 150 milioni, e il 15% dell’investimento. Gli Stati membri potranno concedere percentuali ancora più elevate dei costi di investimento se l’aiuto è fornito tramite agevolazioni fiscali, prestiti o garanzie. Prima di concedere l’aiuto, le autorità nazionali dovranno verificare i rischi concreti che l’investimento produttivo finisca col finanziare attività al di fuori dello Spazio economico europeo, e, d’altra parte, che non sussista alcun rischio di provocare delocalizzazioni all’interno del mercato unico. 

Il nuovo Quadro introduce per la prima volta la possibilità dei cosiddetti “matching aid”, aiuti di Stato che potranno essere chiesti dalle imprese, proposti dagli Stati membri e concessi dopo l’approvazione della Commissione per compensare il divario tra le misure di sostegno pubblico disponibili nell’Ue e misure analoghe, di ammontare più altro, offerte in paesi extra Ue. L’obiettivo, dove esiste un rischio reale che gli investimenti vengano distolti dall’Europa è quello di scongiurare la delocalizzazione delle aziende degli Stati membri nei paesi terzi che offrono sovvenzioni più convenienti.

E’ una misura che era richiesta da diversi Stati membri, ma la Commissione ha inquadrato questi “aiuti complementari” in condizioni rigorose. Innanzitutto, il “divario di finanziamento”, ovvero l’aiuto superiore quello a cui l’impresa avrebbe diritto nell’Ue (fino raggiungere eventualmente l’ammontare del sostengo offerto dai paesi terzi), sarà possibile in generale solo nelle “zone A” assistite; oppure, se riguarderà almeno tre Stati membri, dovrà prevedere una significativa quota dell’investimento per almeno una zona A e per un’altra area assistita (anche una “zona C”). In secondo luogo, il beneficiario dovrà utilizzare una tecnologia di produzione all’avanguardia dal punto di vista delle emissioni ambientali.

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In terzo luogo, l’aiuto non potrà comportare il trasferimento di investimenti tra Stati membri, o la delocalizzazione delle attività di produzione all’interno dello Spazio economico europeo: le società beneficiarie dovranno impegnarsi a mantenere gli investimenti nella zona interessata per almeno cinque anni (tre per le Pmi) dopo il completamento dei pagamenti. Infine, l’impresa beneficiaria dovrà fornire prove solide delle sovvenzioni che verosimilmente riceverebbe in un paese fuori dallo Spazio economico europeo per un progetto simile, e dovrà dimostrare che senza l’aiuto l’investimento pianificato non avrebbe luogo in Europa. 

Il nuovo Quadro temporaneo aiuterà gli Stati membri anche a realizzare progetti specifici nell’ambito dei Piani nazionali di ripresa (Pnrr) che rientrano nel loro ambito di applicazione. Le restanti disposizioni del Quadro temporaneo (ammontare limitato degli aiuti, sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati, aiuti per compensare gli elevati prezzi dell’energia, misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica), che sono più legate all’immediata situazione di crisi, rimarranno applicabili fino al 31 dicembre 2023. La Commissione valuterà in una fase successiva la necessità di una proroga.

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