Case più sicure e sostenibili, è operativo il Superbonus 110%

Case più sicure e sostenibili, è operativo il Superbonus 110%
7 agosto 2020

Sono stati firmati i decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio, che definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.

Si tratta di “una misura fondamentale per il rilancio di un settore industriale importantissimo per l’Italia, quello delle costruzioni”, sottolinea il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. In particolare, il decreto sui requisiti tecnici – che ha ottenuto il concerto del MEF, MATTM e del MIT – definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. E’ stata inoltre prevista- spiega il Mise – anche la possibilità di applicare l’incentivo ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico. Con il decreto attuativo che invece definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato. I due decreti sono stati inviati alla registrazione della Corte dei Conti.

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GLI INTERVENTI AMMESSI

Dunque, case più sicure, efficienti e sostenibili. Il beneficio può essere chiesto – al 110%, appunto – per le spese documentate sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Sono ammessi gli interventi effettuati:
– sulle parti comuni di edifici condominiali,
– sulle unità immobiliari indipendenti,
– sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).

Non può essere usato per abitazioni signorili (categorie catastali A/1, A/8, A/9), ville e castelli. ll Superbonus spetta prima di tutto per gli interventi che incrementano l’efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. Ma può essere usato anche per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Condizione per beneficiare del bonus è ottenere un miglioramento di due classi energetiche. Per la coibentazionedegli edifici si possono ottenere fino a 40 mila euro per unità immobiliare nei condomini da due a otto abitazioni; e 30 mila per i condomini da nove abitazioni e oltre. Cambio della caldaia: 20 mila per i condomini da due a otto unità immobiliari e a 15 mila euro per le unità più grandi.

All’agevolazione possono accedere le persone fisiche, proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari, i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus, le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate (per i soli lavori dedicati agli spogliatoi). Le detrazioni si potranno scontare nei successivi 5 anni, sempre che non si preferisca scegliere le altre opzioni: sconto in fattura oppure cessione del credito. Novità importante del provvedimento è appunto la possibilità di cedere il credito d’imposta, ottenendo uno sconto in fattura all’impresa che può a sua volta ricorrere alla cessione.

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