Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati da Ilva e Acciaierie d’Italia contro il decreto che dispone la fermata dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto. La decisione conferma il provvedimento della Corte d’Appello di Milano e chiude, sul piano della legittimità, uno dei passaggi più delicati del contenzioso sul siderurgico pugliese.
La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale e ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e dei procedimenti promossi ai sensi dell’articolo 373 del Codice di procedura civile. Il verdetto lascia quindi intatto l’impianto della decisione assunta dai giudici milanesi.
Le ragioni del rigetto
Tra i motivi contestati dalle società figuravano l’omessa valutazione delle risultanze dello studio Vis, il parere favorevole dell’Istituto Superiore di Sanità alla base dell’Autorizzazione integrata ambientale 2025, la mancata individuazione di diversi limiti di sicurezza per le emissioni di polveri e il riferimento allo scenario produttivo autorizzato di 6 milioni di tonnellate annue di acciaio anziché ai livelli effettivi di produzione. La Cassazione ha tuttavia ritenuto che tali doglianze fossero inammissibili. Nella sentenza si legge infatti che “tutti questi motivi risultano inammissibili per difetto di interesse”.
Secondo i giudici, la Corte d’Appello di Milano aveva costruito la propria decisione su motivazioni autonome e ciascuna sufficiente da sola a sostenere l’accoglimento dell’azione inibitoria collettiva. Per questo motivo, anche un eventuale accoglimento delle censure relative alle polveri sottili non avrebbe prodotto la caducazione del provvedimento, già sorretto dalle valutazioni riguardanti l’esposizione all’amianto.
Il nodo dell’inibitoria collettiva
La sentenza chiarisce che il provvedimento impugnato si fonda su due distinti pilastri argomentativi: i rischi connessi all’amianto e quelli derivanti dalle polveri sottili. La Corte sottolinea che le due motivazioni sono state formulate come autonome e indipendenti.
Da qui la conclusione secondo cui l’inibitoria collettiva non potrebbe essere annullata agendo soltanto su una delle due basi della decisione. È questo uno degli elementi centrali che ha portato al rigetto delle impugnazioni presentate dalle società.
La Suprema Corte ha inoltre respinto l’istanza di rinvio dell’udienza. Il collegio ha spiegato di aver ritenuto inammissibile la memoria di replica del pubblico ministero e di aver escluso, sulla base delle verifiche effettuate presso gli uffici di supporto telematico, l’esistenza di malfunzionamenti tali da compromettere il diritto di difesa delle parti.
Il richiamo ai principi costituzionali
Nelle motivazioni la Cassazione colloca la vicenda dell’acciaieria di Taranto all’interno di un quadro più ampio, definendola una questione di “annosa e complessa portata sul piano economico, sociale e umano”.
La Corte ricorda che sul caso sono già intervenute la Corte costituzionale, la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia dell’Unione europea. Richiama inoltre la centralità della tutela della vita, della salute e dell’ambiente nell’ordinamento costituzionale, rafforzata anche dalla riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione.
I giudici evidenziano che la libertà di iniziativa economica privata trova un limite esplicito quando entra in contrasto con l’utilità sociale o produce effetti dannosi per salute, ambiente, sicurezza, libertà e dignità della persona.
Il rapporto tra salute e occupazione
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda il rapporto tra tutela occupazionale e tutela sanitaria. La Cassazione afferma che diritto al lavoro e diritto alla salute “non possono essere contrapposti e non devono entrare in conflitto”.
Secondo la Corte, il lavoro che la Repubblica è chiamata a promuovere deve essere svolto in condizioni sicure e salubri. Per questo i giudici escludono che possa essere considerata meritevole di tutela una condizione lavorativa che comporti rischi inaccettabili per la salute delle persone o per l’ambiente.
La vera comparazione, osserva la sentenza, non riguarda dunque salute e occupazione, ma l’esercizio dell’attività imprenditoriale rispetto ai limiti fissati dalla Costituzione. In questo quadro, il bilanciamento compiuto dai giudici di merito viene definito “corretto e ragionevole”.
Una vicenda ancora aperta
Le Sezioni Unite sottolineano che la valutazione del caso non può prescindere da una ricostruzione della lunga vicenda industriale, normativa e giudiziaria che ha interessato il complesso siderurgico di Taranto.
Il riferimento è ai numerosi interventi pubblici adottati negli anni per assicurare la continuità produttiva dello stabilimento, considerato strategico per il sistema industriale italiano, e alle controversie generate dall’impatto ambientale dell’impianto sul territorio circostante.
La decisione non esaurisce le questioni industriali, economiche e occupazionali legate al futuro dell’ex Ilva, ma rafforza sul piano giurisprudenziale il principio secondo cui la continuità dell’attività produttiva deve essere compatibile con gli standard di tutela della salute e dell’ambiente imposti dall’ordinamento.

