Politica

Commissione Camera chiude esame referendum, mercoledì in aula

La commissione Affari Costituzionali della Camera ha concluso l’esame degli emendamenti alla proposta di legge che modifica l’articolo 71 della Costituzione rendendo possibile il referendum propositivo. Il mandato alla relatrice Fabiana Dadone (M5s) sarà votato martedì, il testo è atteso in aula mercoledì. Nel corso dell’esame sono stati approvati gli emendamenti del deputato Pd Stefano Ceccanti, riformulati dalla relatrice, che inseriscono un quorum approvativo del 25% (affinché la proposta passi o una legge venga abrogata dovrà votare sì almeno il 25% degli aventi diritto) e prevedono che la legge attuativa della riforma sul referendum propositivo dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta delle due Camere.

È passato anche l’emendamento del 5 stelle Francesco Forciniti che rende possibili i referendum propositivi sulle direttive europee. Altra modifica approvata quella proposta dalla relatrice che prevede che spetta alla Consulta giudicare sull’ammissibilità del referendum propositivo. Il giudizio di ammissibilità avviene prima della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare alle Camere, purché siano state raccolte almeno 200mila firme. Inoltre, la Corte costituzionale giudica l’ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere. Viene così innalzato da 100mila (come prevedeva il testo originario del ddl) a 200mila il numero di firme in calce alla pdl popolare necessario per un primo ‘vaglio’ da parte della Consulta.

Questo il testo della proposta di legge che approda in aula mercoledì: “All’articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l’approvazione. Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta i princìpi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché dal diritto europeo e internazionale, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.

La proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi purché siano superiori ad un quarto degli aventi diritto al voto. Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il referendum è indetto su entrambi i testi. In tal caso l’elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi, è approvato quello che ha ottenuto complessivamente più voti. La legge disciplina l’attuazione del presente articolo, il concorso di più proposte di legge popolare, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori nonché la sospensione del termine previsto per l’approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere”.

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