“Dicevi di amarlo, poi le hai fatto questo”: violenza sugli animali ADDIO: mega-multa e carcere, ti sbattono dentro e non esci più

Cane in catene (pexels) - IlFogliettone.it

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Una riforma storica per la tutela penale degli animali, un aumento delle pene per i reati più gravi

Dal 1° luglio 2025 è entrata in vigore una delle riforme più significative in materia di tutela degli animali in Italia. La Legge 6 giugno 2025, n. 82, rappresenta un punto di svolta giuridico e culturale, perché riconosce esplicitamente agli animali la qualità di esseri senzienti. Non si tratta solo di un adeguamento simbolico, ma di un vero e proprio ripensamento dell’approccio legislativo, che si riflette nel Codice penale, nel Codice di procedura penale e in varie leggi speciali.

In passato, il Codice penale tutelava gli animali in quanto oggetti del sentimento umano, una formula ormai superata dalla sensibilità moderna. Con la nuova legge, si afferma chiaramente che gli animali sono esseri viventi capaci di provare dolore, sofferenza e paura. Questo riconoscimento comporta l’abbandono della precedente rubrica del Titolo IX-bis, per introdurre una nuova prospettiva: l’animale diventa soggetto direttamente tutelato, e non più solo oggetto di pietà.

Uno dei pilastri della riforma è l’inasprimento delle pene per i reati contro gli animali. Le modifiche al Codice penale elevano sensibilmente le sanzioni, sia detentive che pecuniarie, a carico di chi uccide, maltratta, abbandona o sfrutta animali in spettacoli e combattimenti. L’aumento delle pene non è solo quantitativo, ma qualitativo, con l’introduzione di aggravanti specifiche che riflettono una maggiore consapevolezza della gravità di certi atti.

Un’importante innovazione riguarda le circostanze aggravanti introdotte con l’articolo 544-septies. Se i reati contro animali vengono commessi in presenza di minori, se coinvolgono più animali contemporaneamente o se sono diffusi online tramite immagini o video, le pene possono aumentare fino alla metà. Questa previsione risponde a una crescente preoccupazione per l’effetto emulativo e diseducativo di certe condotte, specie se amplificate dai social media.

Tutela rafforzata per gli animali sequestrati

La riforma affronta anche la sorte degli animali oggetto di sequestro durante procedimenti penali. Grazie all’introduzione dell’articolo 260-bis del Codice di procedura penale, si vieta l’abbattimento o la cessione degli animali sequestrati, salvo necessità sanitarie certificate. Inoltre, si apre la possibilità di affidamento definitivo ad associazioni o privati idonei, anche prima della sentenza, anticipando una forma di giustizia riparativa verso l’animale.

Un segnale forte arriva anche sul fronte del benessere quotidiano degli animali. Il divieto di tenere animali alla catena, salvo esigenze temporanee o sanitarie, è una novità significativa. Non si tratta solo di vietare una prassi arcaica, ma di riconoscere che il rispetto della libertà di movimento e della dignità degli animali deve valere anche nella vita domestica. La violazione comporta sanzioni fino a 5.000 euro.

Cane in gabbia (pexels) – IlFogliettone.it

Responsabilità degli enti e contrasto al traffico illecito

Un altro elemento di rilievo è l’estensione della responsabilità amministrativa agli enti per i reati contro gli animali. Le aziende che si rendano responsabili, direttamente o indirettamente, di maltrattamenti o uccisioni, possono subire sanzioni interdittive. In parallelo, la riforma agisce contro il traffico illecito di cuccioli e animali da compagnia, contrastando un fenomeno spesso legato a condizioni disumane e illegalità diffusa.

Questa riforma, fortemente voluta dalle principali associazioni animaliste, segna un allineamento dell’Italia ai principi dell’Unione Europea e delle convenzioni internazionali. Non si tratta solo di una nuova disciplina penale, ma di un riconoscimento sociale e giuridico del ruolo che gli animali svolgono nella vita delle famiglie e nella comunità. Una svolta che afferma con forza che gli animali non sono più cose, ma vite degne di tutela autonoma.