Dl Ong, così le norme del decreto modificate dalla Camera

Dl Ong, così le norme del decreto modificate dalla Camera
14 febbraio 2023

Il dl Ong, su cui oggi il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera con 202 voti favorevoli, contiene disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi delle organizzazioni non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare dei migranti e comporta una stretta per le loro operazioni di fronte ai naufragi. Domani è atteso il via libera finale di Montecitorio. A seguire, inizierà la corsa al Senato che deve definitivamente convertire il decreto in legge entro il prossimo 3 marzo. 

Nel decreto sono previste per legge le condizioni per svolgere la loro attività. Tra queste rientrano, ad esempio, il fatto che sia stata richiesta, nell`immediatezza dell`evento, l`assegnazione del porto di sbarco; il fatto che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell`intervento di soccorso; il fatto che siano state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, la raccolta di dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità. “Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato”, in caso di violazione delle norme del decreto si applica al comandante della nave una sanzione amministrativa fino a 50mila euro e la responsabilità solidale si estende all’armatore e al proprietario della nave.

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Tra le modifiche approvate dalle commissioni Affari costituzionali e Trasporti, la previsione dell’applicazione delle sanzioni anche se l`accertamento della violazione viene scoperto dopo il soccorso avvenuto e dopo lo sbarco. Nel provvedimento era poi specificato che la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare debba operare secondo “autorizzazioni” o “abilitazioni” rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di bandiera e possedere requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione. Con l’emendamento approvato, le “autorizzazioni e abilitazioni” sono sostituite con le parole “certificazioni e documenti rilasciati” in linea con la terminologia usata dalla normativa internazionale; mentre le parole “requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione” vengono sostituite prevedendo obblighi più estesi, comprendenti anche la “prevenzione dell’inquinamento, certificazione e addestramento del personale marittimo e condizioni di vita e lavoro a bordo”.

La richiesta di informazioni o le indicazioni da ottemperare possono provenire, oltre che dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare, anche dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell`immigrazione clandestina. Infine, i proventi delle sanzioni saranno destinati al fondo per l’erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.

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