L’alcolock entra nelle auto italiane: niente più vie di fuga per chi beve e guida
Il ministero dei Trasporti pubblica i modelli omologati e le officine abilitate: da oggi il dispositivo che blocca il motore è operativo per i condannati oltre 0,8 g/l, con costi a carico del sanzionato.
Chi ha già pagato una condanna per guida in stato di ebbrezza dovrà d’ora in poi fare i conti con un testimone silenzioso a bordo della propria automobile. Il ministero dei Trasporti ha pubblicato sul Portale dell’Automobilista i modelli di alcolock omologati, i rivenditori autorizzati e le officine abilitate al montaggio: la norma introdotta dal nuovo Codice della strada cessa di essere disposizione astratta e diventa obbligazione concreta, misurabile in euro e in anni. La tecnologia non entra nell’abitacolo per assistere il guidatore, ma per valutarlo ogni volta che gira la chiave. Se il respiro tradisce tracce di alcol, il motore non parte. Fine.
Il meccanismo è semplice nella sua brutalità funzionale. Prima di avviare il veicolo, il conducente soffia in un boccaglio collegato a un etilometro digitale integrato nel circuito di accensione. Il risultato è immediato e inappellabile: superata la soglia consentita, il veicolo resta immobile. La norma vale anche per chiunque altro tenti di guidare la stessa automobile — un familiare, un amico — perché l’obbligo non è legato alla persona fisica del titolare, ma alla vettura. Nessuno sfugge al test.
Le soglie e le conseguenze
Il discrimine penale si colloca a 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. Superato quel valore durante un controllo delle forze dell’ordine, scatta il procedimento penale; dopo la condanna definitiva, l’installazione del dispositivo diventa obbligatoria per due anni. Chi viene sorpreso oltre 1,5 g/l subisce tre anni di obbligo. Per capire la concretezza di queste misure, bastano due esempi: una donna di cinquantacinque chilogrammi raggiunge la soglia critica con una singola birra doppio malto; un uomo di sessantacinque chilogrammi con tre calici di vino. I margini di tolleranza, nella pratica quotidiana, sono stretti.
Le sanzioni si moltiplicano per chi sceglie l’elusione. Rifiutare l’etilometro al momento del controllo stradale comporta una multa fino a seimila euro, l’arresto e la confisca del veicolo. Chi manomette il dispositivo già installato o forza i sigilli vede automaticamente raddoppiate tutte le pene. Se l’automobile non è di proprietà del condannato, la sospensione della patente subisce anch’essa il raddoppio. Il legislatore ha costruito un sistema in cui ogni tentativo di aggiramento produce un danno maggiore del comportamento originario.
Il peso economico della misura
La componente economica della sanzione non è marginale. Il costo di acquisto e installazione del dispositivo è stimato intorno ai duemila euro, interamente a carico del sanzionato. A questa cifra si sommano le spese di gestione ordinaria: i boccagli monouso — da sostituire a ogni accensione — e la taratura annuale obbligatoria, necessaria a garantire la precisione dello strumento nel tempo. Non si tratta, dunque, di una tantum, ma di un esborso ricorrente che accompagna l’intera durata del periodo di obbligo.
Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona, inquadra la misura in una prospettiva più ampia: “È pensata per prevenire le recidive e ridurre il rischio di scontri gravi, evitando che chi è già stato condannato torni a mettersi al volante dopo aver bevuto. Ma è anche una svolta culturale: la tecnologia che controlla, ogni giorno, un comportamento”. La valutazione è lucida. Un dispositivo meccanico non educa, non persuade, non argomenta: constata e blocca. È la traduzione ingegneristica di una sfiducia già sancita da un tribunale.
Categorie a rischio zero
Per due categorie di guidatori il margine di tolleranza è nullo sin dall’origine, indipendentemente da qualsiasi condanna: i neopatentati e i professionisti del trasporto — autisti di autobus e conducenti di mezzi pesanti. Per loro il principio è quello dello zero assoluto: qualunque concentrazione di alcol rilevabile comporta sanzioni, con il rischio aggiuntivo, per i professionisti, di perdere la qualifica e con essa il proprio mezzo di sostentamento. La logica è diversa da quella dell’alcolock punitivo: qui non si risponde a un comportamento già giudicato, ma si definisce una condizione permanente di esercizio della professione o del diritto di guida. Due regimi distinti, una sola direzione: togliere ogni ambiguità al rapporto tra alcol e volante.
