Le nuove norme per gli immigrati

Le nuove norme per gli immigrati
9 agosto 2015

di Filippo Caleri

Nel silenzio generalizzato e senza che il premier Renzi ne annunciasse una sola riga nella conferenza stampa di rito, il consiglio dei ministri di giovedì scorso, l’ultimo prima della pausa estiva, ha approvato in esame definitivo, il decreto legislativo con le norme relative alle procedure per l’accoglienza dei migranti che richiedono lo stato di protezione internazionale. Si tratta di un corpus di regole che integrano l’attuale sistema normativo per la concessione dell’asilo a chi arriva sulle nostre coste, con le disposizione di due direttive la 2013/33/Ue e la 2013/32/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013. Tra le novità, rispetto al decreto legislativo (il numero 140 del 2005) che fino a oggi regolava la materia, ci sono l’abrogazione della possibilità di corrispondere un sussidio economico diretto a chi richiede asilo, ma anche un allungamento da tre a sei mesi della validità iniziale del permesso di soggiorno concesso per la richiesta di asilo, una maggiore attenzione all’accoglienza dei minori, un maggiore controllo sulla gestione delle strutture di accoglienza. Che potrebbero sorgere anche bypassando le norme generali per gli appalti e cioè con la pratica dell’affidamento diretto nel caso di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti che possono esaurire le disponibilità ordinarie.

L’ARRIVO La nuove disposizioni allargano il perimetro del territorio presso il quale si chiede il diritto D’asilo che ricomprende ora anche le frontiere e le relative zone di transito e le acque territoriali. Una volta presentata la domanda al migrante viene rilasciato un permesso di soggiorno che ora si allunga a 6 mesi dai tre oggi previsti, e che può essere rinnovato fino alla decisione. Il rilascio è automatico e non è subordinato alla presenza di altri requisiti oltre quelli richiesti dal decreto. Prevista anche la possibilità per la Questura di rilasciare anche un documento di viaggio se richiesto da gravi ragioni umanitarie. Sono specificate anche le ipotesi che consentono di trattenere i migranti nei centri e cioè oltre ai reati commessi prima di arrivare in Italia anche quando ci sia il rischio di fuga nelle more delle decisioni della domanda.

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L’ACCOGLIENZA Quella iniziale è fatta nei centri governativi di prima accoglienza per l’identificazione e la verbalizzazione della richiesta della domanda. Concluse le operazioni chi è privo di mezzi di sussistenza sia inviato nelle strutture di accoglienza predisposte dagli enti locali. Quelli che appartengono a categorie cosiddette vulnerabili hanno una priorità su tutti gli altri. Vietato l’allontanamento oltre gli orari consentiti dai centri, pena la decadenza del diritto all’accoglienza.

GLI APPALTI È uno dei punti più delicati del decreto legislativo. Viene infatti prevista la possibilità di allestire strutture temporanee per l’accoglienza quando, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti nel territorio nazionale, sia esaurita la disponibilità di posti nelle strutture del governo o in quelle predisposte dagli enti locali. Queste strutture sono ovviamente individuate dalle prefetture, secondo le procedure di gara previste previste per gli appalti pubblici. Ma è tuttavia consentito il ricorso alla procedure di affidamento diretto. Una maglia legislativa un po’’ larga che espone il sistema dell’accoglienza alle possibili storture emerse dai casi di cronaca giudiziaria di questi ultimi mesi.

I CENTRI E I SERVIZI Previsto anche un capitolato di gara per la fornitura di beni e servizi nei centri governativi di accoglienza per assicurare livelli omogenei di trattamento in tutto il territorio nazionale. E viene demandato al regolamento di attuazione del decreto legislativo la previsione di forme di coinvolgimento dei richiedenti asilo nelle stesse strutture di accoglienza che li ospitano. Resta inteso che l’allontanamento volontario dal campo può comportare la decadenza dal beneficio previsto.

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