L’ecotassa si paga entro data immatricolazione. Come funziona

28 febbraio 2019

L’ecotassa sulle auto nuove va pagata dall’acquirente o da chi chiede la targa del veicolo entro la data dell’immatricolazione mentre il bonus sulle auto meno inquinanti sarà riconosciuto come sconto dal concessionario che poi sarà rimborsato dalla casa costruttrice che lo recupera a sua volta sotto forma di credito d`imposta. E’ quanto spiega l’Agenzia delle Entrate che ha pubblicato una risoluzione sul funzionamento pratico del sistema di bonus-malus basato sulle emissioni di CO2 delle auto che entrerà in vigore domani. La risoluzione dell`Agenzia delle Entrate si sofferma sulle autovetture che possono beneficiare degli incentivi e individua i documenti che le imprese costruttrici o importatrici devono ricevere dal venditore e conservare ai fini della fruizione del credito d’imposta oltre a fornire indicazioni sulla ecotassa sui veicoli inquinanti.

L’imposta sull`acquisto di autovetture nuove con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 CO2 g/km, spiega l’Agenzia, è dovuta da chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia da domani e fino a fine 2021 un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori alla soglia. La risoluzione chiarisce che l`imposta è dovuta entro la data di immatricolazione del mezzo. L`imposta, il cui importo è parametrato in base a 4 scaglioni di emissioni di CO2, va versata tramite F24 da parte dell`acquirente del veicolo o da chi richiede l`immatricolazione. Per quanto riguarda invece l’ecobonus da 1.500 euro a 6.000 euro per l`acquisto di un veicolo nuovo con emissioni inquinanti di CO2 inferiori a 70 g/km e prezzo inferiore a 50.000 euro (Iva esclusa), l’Agenzia ricorda che l`importo del contributo varia a seconda della presenza o meno della contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4.

Leggi anche:
Morti di Rafah e macerie di Nuseirat: a Gaza si continua a morire

Nella pratica, il venditore riconosce il contributo all`acquirente sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Successivamente l`impresa costruttrice o importatrice dell`auto rimborsa l`importo al venditore e lo recupera a sua volta sotto forma di credito d`imposta da utilizzare in compensazione. È prevista anche una nuova detrazione fiscale del 50%, su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, per le spese di acquisto e installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici sostenute dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021. La risoluzione chiarisce che la detrazione dell`imposta sui redditi spetta sia ai soggetti Irpef sia ai soggetti Ires e viene riconosciuta anche per gli acquisti effettuati dai condomini.

Dalle Entrate arrivano, inoltre, i chiarimenti relativi agli incentivi per l`acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e la contestuale consegna per la rottamazione del veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2. Gli acquirenti che nel corso del 2019 comprano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica (potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3) e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle stesse categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (leasing finanziario) da almeno 12 mesi è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000 euro.

Segui ilfogliettone.it su facebook
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it


Commenti