“Non rispondi al citofono? Sei licenziato”: Ufficiale, il capo può venirti a cercare a casa e se non ti trova ti caccia I Lo dice la Cassazione

Citofono rotto (pexels) - IlFogliettone.it

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Motivazioni disciplinari per il licenziamento, può trattarsi di giustificato motivo soggettivo oppure oggettivo

Il licenziamento rappresenta una delle decisioni più significative nel rapporto di lavoro e può avvenire per diverse ragioni, sia disciplinari che economiche. È fondamentale comprendere le motivazioni che giustificano tale provvedimento e le implicazioni legate alle visite fiscali, specialmente in caso di malattia.

Il licenziamento disciplinare si verifica quando un lavoratore commette infrazioni gravi alle norme aziendali o contrattuali. Queste infrazioni possono includere comportamenti come assenze ingiustificate, insubordinazione o violazioni del codice etico aziendale. In tali casi, il datore di lavoro ha il diritto di recedere dal contratto, previa contestazione dell’addebito e rispetto delle procedure previste dalla legge.

Il giustificato motivo soggettivo si riferisce a situazioni in cui il comportamento del lavoratore rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Ad esempio, un lavoratore che abbandona il posto di lavoro senza giustificazione o che commette atti di violenza sul luogo di lavoro può essere licenziato per giustificato motivo soggettivo. È essenziale che il datore di lavoro dimostri la gravità dell’infrazione e segua le procedure legali per evitare che il licenziamento venga considerato illegittimo.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo avviene per ragioni legate all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento dell’azienda. Situazioni come la soppressione del posto di lavoro, ristrutturazioni aziendali o crisi economiche possono giustificare tale licenziamento. In questi casi, il datore di lavoro deve dimostrare la necessità del provvedimento e rispettare le normative vigenti.

Il ruolo delle visite fiscali in caso di malattia

Durante un periodo di malattia, il lavoratore ha l’obbligo di garantire la propria reperibilità per le visite fiscali, che sono accertamenti predisposti dall’INPS o dall’ASL per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente. Le visite fiscali possono avvenire più volte durante lo stesso periodo di malattia, indipendentemente dalla durata o dalle festività.

Il lavoratore è tenuto a garantire la propria presenza nel domicilio comunicato, rispettando le fasce orarie di reperibilità stabilite dalla legge. Il malfunzionamento del citofono o del campanello non costituisce una giustificazione valida per l’assenza alla visita fiscale. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 9523 del 1993, ha chiarito che la mancata adozione di precauzioni adeguate rappresenta negligenza del dipendente.

Visita fiscale (pexels) – IlFogliettone.it

La responsabilità del lavoratore e il rischio di licenziamento

La responsabilità del lavoratore va oltre la semplice permanenza in casa. È necessario adottare tutti gli accorgimenti per consentire al medico di effettuare la visita, controllando in anticipo il funzionamento dei sistemi di comunicazione. La reperibilità è infatti un obbligo contrattuale collegato al rapporto assicurativo con l’INPS e costituisce un dovere accessorio alla prestazione lavorativa principale.

L’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta sanzioni crescenti in base alla gravità del caso. La prima conseguenza è la sospensione della retribuzione per i giorni di malattia non coperti. Nei casi più gravi, il lavoratore può incorrere in sanzioni disciplinari progressive fino al licenziamento per giusta causa. La Cassazione, con la sentenza 6618 del 2007, ha confermato che l’assenza non giustificata può rappresentare motivo legittimo di licenziamento.