Con 59 voti a favore, 24 contrari e due astenuti, la commissione Ambiente del Parlamento europeo ha approvato il testo negoziato in trilogo sulle nuove tecniche genomiche (Ngt) applicate alle piante coltivate. Si tratta di un passaggio decisivo verso una revisione profonda della normativa europea sugli organismi geneticamente modificati. Il provvedimento, se confermato da plenaria e Consiglio, equiparerà a varietà convenzionali numerose piante modificate con editing di precisione, eliminando per esse obblighi di etichettatura, tracciabilità e valutazione preventiva del rischio da parte dell’Efsa.
Il compromesso introduce una netta distinzione tra due categorie. Le piante Ngt1 – quelle ottenute con un massimo di 20 nucleotidi sostituiti o inseriti – beneficeranno di una deregolamentazione sostanziale. Spariranno per loro gli adempimenti che oggi gravano sugli Ogm: niente etichetta specifica, niente tracciabilità obbligatoria, niente parere vincolante dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare prima della commercializzazione. Si tratta di una rottura netta con il quadro normativo vigente dal 2001.
Le Ngt2, invece – caratterizzate da modifiche più estese, superiori ai 20 nucleotidi – resteranno pienamente soggette alle regole tradizionali sugli organismi geneticamente modificati. Valutazione del rischio, etichettatura e tracciabilità non subiranno variazioni.
Le nuove tecniche genomiche si basano su strumenti come Crispr/Cas, la “forbice molecolare” capace di tagliare il Dna con precisione chirurgica. Accanto a essa, la normativa considera la mutagenesi mirata e la cisgenesi: modificazioni che operano all’interno della stessa specie o di specie sessualmente compatibili, senza introdurre materiale genetico estraneo come avveniva nella maggior parte degli Ogm di prima generazione. Il risultato è una modifica più controllata, rapida e potenzialmente meno invasiva rispetto ai metodi tradizionali.
In Italia il tema è stato accompagnato da una comunicazione molto studiata. Le organizzazioni agricole e il governo hanno insistito sulla formula “non sono Ogm”, ribattezzando le Ngt con l’acronimo Tea (“Tecniche di evoluzione assistita”). L’obiettivo dichiarato è stato quello di liberare le nuove varietà dall’alone negativo che accompagna da decenni le piante transgeniche.
La definizione tecnica, tuttavia, è inequivocabile. Lo stesso testo del regolamento, all’articolo 3 comma 2, parla chiaro: “Pianta “Ngt” significa una pianta geneticamente modificata mediante mutagenesi mirata o cisgenesi, o una combinazione delle due”, purché priva di materiale genetico esterno. La modifica genetica resta, anche se più mirata e contenuta.
Il via libera della commissione Ambiente rappresenta una vittoria per chi vede nelle Ngt uno strumento chiave per affrontare le sfide del cambiamento climatico, la riduzione dei pesticidi e l’aumento della produttività agricola. I sostenitori sottolineano che la deregolamentazione delle Ngt1 accelererà l’innovazione e ridurrà i costi per gli agricoltori europei.
Dall’altro lato, le associazioni ambientaliste e i gruppi che difendono il principio di precauzione denunciano un indebolimento delle garanzie per consumatori e ambiente. Senza etichettatura né tracciabilità per le Ngt1, sostengono, il diritto di scelta dei cittadini verrà di fatto limitato.
Il testo approvato oggi dovrà ora affrontare il voto della plenaria del Parlamento europeo, atteso nei prossimi mesi, e il passaggio finale in Consiglio. L’Italia ha finora sostenuto con decisione l’approccio favorevole alle nuove tecniche. Il confronto tra istituzioni europee è destinato a proseguire, con esiti ancora incerti.