Tempi duri per furbetti del cartellino, dipendente verrà subito sospeso. Novità su partecipate

Tempi duri per furbetti del cartellino, dipendente verrà subito sospeso. Novità su partecipate
17 febbraio 2017

Tempi duri per i furbetti del cartellino. Il consiglio dei ministri, infatti, ha dato il via libera ai decreti correttivi (Madia bis) messi a punto dal ministero della Funzione pubblica su taglio delle partecipate e quello su licenziamenti veloci (provvedimento dichiarato illegittimo dalla Consulta a novembre insieme ad altri quattro decreti) . Mentre il decreto correttino relativo al riordino della dirigenza medica delle Asl è slittato per cortesia istituzionale nei confronti del ministro della Salute, che non era presente alla riunione del Cdm. La riforma del pubblico dovrebbe invece approdare in Cdm la prossima settimana. Il ministro Marianna Madia sta lavorando al testo finale, limando gli ultimi dettagli anche alla luce delle richieste avanzate dai sindacati nel corso del confronto a Palazzo Vidoni. Dunque, tempi duri per i furbetti del cartellino, come detto. In pratica, i dipendenti pubblici che timbrano e poi si assentano dal posto di lavoro, saranno sospesi entro 48 ore ed entro 30 giorni licenziati, al termine del procedimento disciplinare.

CORTE CONTI E LICENZIAMENTO Per chi viene colto in flagrante con telecamere o altri strumenti che registrano l’accesso in ufficio, inoltre, oltre a venire sospeso immediatamente in via cautelare rimarrà senza stipendio, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare, “senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La sospensione e’ disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, entro 48 ore dal momento in cui viene a conoscenza del fatto. La violazione di tale termine comunque “non determina la decadenza dall’azione disciplinare ne’ l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l’eventuale responsabilita’ del dipendente cui essa sia imputabile” si legge nel decreto. Tra le principali novità introdotte nei correttivi, invece, “si prevede un maggior termine per esercitare l’azione di risarcimento per i danni di immagine alla PA provocati dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento”. “La denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti avverrà, ora, entro 20 giorni (non più 15) dall’avvio del procedimento disciplinare in modo da evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure  poste a carico delle pubbliche amministrazioni”. “Lo stesso avverrà per il caso in cui la Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro 150 giorni (non più 120) dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. La finalità è di garantire maggiore certezza e una più netta separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente (che si svolge presso l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) e il conseguente procedimento per danni di immagine alla PA (che si svolge presso la Procura generale della Corte dei conti)”. Infine, “si prevede l’obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all’Ispettorato per la funzione pubblica entro 20 giorni dall’adozione degli stessi: ciò, al fine di consentire il monitoraggio sull’attuazione della riforma, anche per adottare ogni possibile strumento che ne garantisca la piena efficacia”.

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PARTECIPATE In merito al taglio delle societa’ partecipate, i termini per la presentazione del piano di razionalizzazione slittano dal 23 marzo al 30 giugno. Stesso discorso per gli elenchi degli esuberi. L’adeguamento in tema di governance viene fissato al 31 luglio. Sono ammesse le partecipazioni nelle societa’ aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili; le universita’ possono costituire societa’ per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. Non sono piu’ consentite le societa’: prive di dipendenti e quelle che hanno un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori; quelle che nella media dell’ultimo triennio hanno registrato un fatturato sotto il milione di euro; quelle inattive che non hanno emesso fatture nell’ultimo anno; quelle che svolgono all’interno dello stesso Comune o area vasta doppioni di attivita’; quelle che negli ultimi 5 anni hanno fatto registrare quattro esercizi in perdita; quelle che svolgono attivita’ non strettamente necessarie ai bisogni della collettivita’. Viene prevista l’intesa in Conferenza unificata per il decreto del ministro dell’Economia con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle societa’ a controllo pubblico, nel caso di societa’ controllate dalla Regione o da enti locali. Intesa anche per il decreto del ministro del Lavoro volto a disciplinare le modalita’ di trasmissione dell’elenco del personale eccedente. Infine il presidente della Regione puo’ decidere (con provvedimento motivato e nel rispetto della trasparenza) l’esclusione di singole societa’ a partecipazione regionale dall’ambito di applicazione della disciplina.

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