Ue, cosa prevede l’accordo in trilogo su regolamento imballaggi

Ue, cosa prevede l’accordo in trilogo su regolamento imballaggi
5 marzo 2024

I negoziatori del Parlamento europeo, della presidenza di turno belga del Consiglio Ue e della Commissione (‘trilogo’) hanno raggiunto a Bruxelles un accordo politico provvisorio sulla proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Si tratta di uno degli atti legislativi europei più sensibili per il governo e per diversi gruppi d’interesse italiani, che chiedevano in particolare delle deroghe da alcuni obiettivi più stringenti sul riutilizzo degli imballaggi, e la soppressione di diversi divieti di imballaggi in plastica monouso. L’accordo politico raggiunto stasera è provvisorio, in attesa dell’adozione formale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio Ue.

Obiettivo principale del regolamento è il contrasto all’aumento dei rifiuti da imballaggi generati nell’Ue, promuovendo l’economia circolare (ovvero il riuso e riciclo che riportano sul mercato gli imballaggi dopo il loro primo utilizzo, invece di farli finire tra i rifiuti), e armonizzando il mercato interno degli imballaggi del settore. La proposta di regolamento richiede che tutti gli imballaggi siano riciclabili e che la presenza di sostanze problematiche per la salute e l’ambiente sia ridotta al minimo. Stabilisce inoltre requisiti di armonizzazione dell’etichettatura per migliorare l’informazione dei consumatori. In linea con la cosiddetta ‘gerarchia’ delle modalità di trattamento dei rifiuti, iscritta nella legislazione Ue fin dal 2008, le nuove regole mirano a ridurre in modo significativo la generazione di rifiuti in questo settore, imponendo agli operatori economici di ridurre al minimo gli imballaggi utilizzati, fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo, e limitando alcuni tipi di imballaggi monouso (soprattutto in plastica), oltre che continuando a imporre obiettivi minimi per il riciclaggio, come era già stato fatto finora.

 

Accordo provvisorio

 

Il testo dell’accordo provvisorio mantiene poi la maggior parte dei requisiti di sostenibilità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato e gli obiettivi principali proposti dalla Commissione. Innanzitutto, sono rimasti nell’accordo gli obiettivi generali di riduzione degli imballaggi immessi sul mercato: del 5% nel 2030, del 10% nel 2035 e del 15% nel 2040, con particolare attenzione alla diminuzione dei rifiuti dagli imballaggi in plastica. In più, è stata introdotta una restrizione all’immissione sul mercato degli imballaggi destinati a essere a contatto con gli alimenti, che contengano i cosiddetti Pfas (circa 4.700 sostanze ‘sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate’) definite ‘inquinanti eterni’. Per evitare sovrapposizioni con altri atti legislativi, i co-legislatori hanno incaricato la Commissione di valutare la necessità di modificare questa restrizione entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento.

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L’accordo provvisorio mantiene gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 relativi al contenuto minimo riciclato negli imballaggi di plastica. Ma i co-legislatori hanno concordato di esentare da questi obiettivi gli imballaggi in plastica compostabile e gli imballaggi la cui componente in plastica rappresenta meno del 5% del peso totale dell’imballaggio. La Commissione dovrà rivedere l’attuazione degli obiettivi del 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi del 2040. La Commissione è inoltre invitata a valutare, tre anni dopo l’entrata in vigore del regolamento, lo stato dello sviluppo tecnologico degli imballaggi in plastica di natura organica (‘bio-based’) e, in base a questa valutazione, a stabilire requisiti di sostenibilità per gli imballaggi in plastica di questo tipo. Le nuove norme mirano a ridurre gli imballaggi non necessari fissando un rapporto massimo di spazio vuoto del 50% per il loro uso nel trasporto e nelle consegne del commercio online. I produttori e gli importatori dovranno garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo, a eccezione dei modelli usati per i prodotti tutelati (purché la tutela commerciale sia già in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento).

 

Primo obiettivo 2030

 

Il testo concordato fissa nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo degli imballaggi al 2030 e obiettivi indicativi al 2040. Gli obiettivi variano a seconda della tipologia di imballaggi utilizzati dagli operatori. Entro il 2030, ad esempio, dovrà essere riusato almeno il 10% degli imballaggi per le bevande alcoliche e analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande altamente deperibili). Altri obiettivi di riuso sono fissati specificamente per gli imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi quelli utilizzati per merci pericolose o apparecchiature di grandi dimensioni, e gli imballaggi a diretto contatto con gli alimenti) e per gli imballaggi raggruppati. Gli imballaggi in cartone saranno generalmente esentati da questi obblighi di riuso.

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Tenendo conto delle richieste dell’Italia, in particolare, l’accordo introduce una deroga generale di cinque anni, rinnovabili, dal raggiungimento di questi obiettivi di riutilizzo se lo Stato membro interessato rispetta alcune condizioni specifiche: 1) deve superare di almeno 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio da raggiungere entro il 2025, potendo prevedere che superi di almeno 5 punti percentuali anche gli obiettivi di riciclaggio del 2030; 2) deve essere sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di prevenzione (riduzione della generazione) dei rifiuti da imballaggi; 3) gli operatori del Paese devono aver adottato un piano aziendale di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti previsti dal regolamento. Più in generale, le nuove norme esentano comunque le micro imprese dal raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo, e introducono la possibilità per gli operatori economici di raggruppare in pool fino a cinque distributori finali, per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo delle bevande.

 

Plastica e metallo

 

Per quanto riguarda i prodotti alimentari da asporto, i co-legislatori hanno previsto l’obbligo per le imprese di offrire ai clienti la possibilità di portare con sé i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o cibi pronti, senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, entro il 2030, le attività da asporto dovranno offrire il 10% dei prodotti in formati di imballaggio idonei al riutilizzo. Come chiedeva il Parlamento europeo, gli Stati membri dovranno incentivare ristoranti, mense, bar, caffè e servizi di catering a servire ai clienti acqua di rubinetto gratis o a un prezzo minimo di servizio, in contenitori riutilizzabili. Secondo le nuove norme, entro il 2029 gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% annuo delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori per bevande in metallo (fino a tre litri). Per raggiungere questo obiettivo, i paesi Ue saranno tenuti a istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione per questi tipi di imballaggi.

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Anche qui, tuttavia, tenendo conto di quanto chiedeva l’Italia, è stata aggiunta una possibilità di esenzione: gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta differenziata superiore all’80% nel 2026, e che presentano un piano di attuazione con una strategia per raggiungere comunque l’obiettivo generale della raccolta differenziata al 90% tre anni dopo, non dovranno istituire i sistemi di deposito cauzionale. Contrariamente a quanto chiedeva l’Italia, invece, nelle nuove regole sono rimaste le restrizioni su alcuni formati di imballaggio, tra cui gli imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura, per alimenti e bevande nel settore ‘Horeca’ (hotel, ristoranti, bar e catering). Le restrizioni si applicano anche alle porzioni individuali di condimenti, salse, zucchero, crema per il caffè etc., nonché ai contenitori per piccoli prodotti cosmetici e di cortesia utilizzati nel settore ricettivo (flaconi di shampoo, bagnoschiuma, lozioni e altri prodotti per il corpo). Tutti questi imballaggi saranno vietati a partire dal 2030. Saranno proibiti anche i sacchetti di plastica ultra leggeri (sotto i 15 micron di spessore) usati nei mercati e supermercati per l’acquisto di generi alimentari sfusi, a meno che non siano necessari per ragioni igieniche o per evitare sprechi alimentari.

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