Ultras, giro di vite del Viminale. Daspo più duri

8 agosto 2014

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto contenente nuove norme per contrastare la violenza nelle manifestazioni sportive. Tra le principali novità, in materia di daspo, ovvero del divieto di accedere alle manifestazioni sportive, si prevede che “possa essere applicato anche nei confronti dei soggetti che risultano condannati o denunciati non solo per i reati da stadio, ma anche per tutti i delitti contro l’ordine pubblico, nonché per i delitti di comune pericolo mediante violenza”, recita la nota di Palazzo Chigi. Rivisti anche i termini di durata del daspo, stabilendo che “la durata minima di tale divieto è di tre anni, mentre il provvedimento inibitorio ha una durata da un minimo di cinque ad un massimo di otto anni per quei soggetti che sono già stati destinatari di una analoga misura”. Capitolo striscioni negli stadi: “Potranno essere puniti con daspo anche coloro che introducano negli impianti sportivi, non solo cartelli e striscioni, ma anche altre scritte o immagini che incitino alla violenza. Il divieto di trasferta può essere disposto, in caso di gravi episodi di violenza, dal ministro dell’Interno, attraverso la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell’ordine pubblico”.

L’arresto in flagranza differita “può essere applicato anche nei confronti del reato di istigazione alla discriminazione razziale, etnica e religiosa. Vengono semplificate le procedure amministrative di rilascio dei titoli abilitativi necessari per l’esecuzione di interventi che sono finalizzati ad implementare negli impianti sportivi standard di sicurezza più elevati, in attuazione anche delle indicazioni emanate dagli organismi sportivi, pure di livello internazionale”. C’è anche una norma sulle frodi nelle competizioni sportive, e con la quale “viene aumentata la reclusione fino a sei anni – prima era al massimo un anno – e la multa fino a 4.000 euro – in precedenza al massimo 1.032 euro – per chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzate da enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione”. Se il risultato della competizione è “influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati”, allora “la pena della reclusione è aumentata fino a tre anni e una multa che sale fino a 100.000 mila euro contro i precedenti 25.822 euro al massimo”.

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