L’Autorità per l’energia, la bolletta scaduta si può pagare a rate

L’Autorità per l’energia, la bolletta scaduta si può pagare a rate
6 giugno 2015

di Filippo Caleri

L’Autorità per l’energia va in soccorso degli utenti delle società energetiche che oggi hanno la possibilità di staccare la luce ai chi non onora i debiti, anche quando è in difficoltà. Grazie a quanto stabilito dall’organismo di controllo il consumatore ha ora sempre la possibilità di richiedere la rateizzazione delle bollette di elettricità e gas anche dopo la scadenza di pagamento, con un allungamento dei tempi a disposizione. Non solo. Le garanzie per i clienti non regolari nei pagamenti in caso di costituzione in mora sono rafforzate. In particolare, per i clienti serviti nei regimi di tutela (la maggioranza di contratti dove le tariffe non seguono la volatilità dei prezzi dei combustibili sui mercati) la richiesta per ottenere il pagamento a rate ora potrà essere effettuata anche entro i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura (finora la domanda non poteva essere inviata dopo la scadenza), cioè entro 30 giorni dalla sua emissione, invece dei 20 attuali.

Per i servizi di tutela elettricità e gas viene quindi garantito più tempo per richiedere la rateizzazione, che deve essere obbligatoriamente offerta al cliente ad esempio in alcuni casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente.  In generale le regole sulla procedura di messa in mora hanno l’obiettivo di evitare la sospensione della fornitura per morosità qualora il cliente non abbia ricevuto la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento, con riferimento a ciascuna fattura non pagata. Inoltre, prima di richiedere la sospensione per morosità in caso di conguagli o di importi anomali, il venditore deve comunque rispondere ai reclami scritti dei clienti. In caso di bollette non pagate, il venditore non potrà procedere alla richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente finale, per raccomandata, una comunicazione di messa in mora con l’evidenza, tra gli altri, del termine ultimo entro il quale il cliente è tenuto a provvedere al pagamento e del termine minimo tra questa scadenza e la data in cui potrà essere richiesta la sospensione della fornitura.

Leggi anche:
Europarlamento approva revisione Politica agricola comune
Segui ilfogliettone.it su facebook
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it


Commenti