Questo il regolamento del Cdm che Di Maio vuole cambiare

Questo il regolamento del Cdm che Di Maio vuole cambiare
Palazzo Chigi
20 ottobre 2018

“D’ora in poi rivedremo i regolamenti del Cdm perché la garanzia deve essere quella di avere procedure più chiare perchè anche se ci si distrae tutto resti agli atti, per evitare che nascano questi malintesi”. Lo ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio, in un video postato su Facebook. Il M5s vuole così evitare che succedano altri “casi” come quello scoppiato sul dl fiscale, nel quale, secondo i pentastellati, sarebbero state inserite delle norme non concordate.

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Ma cosa prevede il regolamento del Consiglio dei Ministri? Innanzitutto che “il Ministro che intende proporre l’iscrizione di un provvedimento o questione all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, ne fa richiesta al Presidente del Consiglio allegando lo schema relativo, con la necessaria documentazione. La richiesta è preceduta dall’acquisizione dei concerti previsti per legge e delle intese ritenute opportune e, nel caso di schemi di provvedimenti che comportino nuovi o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate, della relazione tecnica verificata dal Ministro del tesoro”.

“Il Presidente del Consiglio dei Ministri – si legge poi all’articolo 7 – dirige i lavori del Consiglio; precisa le conseguenze delle varie proposte; pone ai voti, ove lo ritenga opportuno, fissandone le modalità, le deliberazioni; dichiara l’esito delle votazioni e l’adozione delle deliberazioni”. Per i cinque stelle in Cdm sono stati approvati “i principi generali della pace fiscale” ma non il testo che è poi uscito. Il regolamento, a questo proposito, dice, agli articoli 9 e 10, che “gli atti ufficiali del Consiglio dei Ministri sono il processo verbale e la raccolta delle deliberazioni”.

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In particolare il processo verbale riporta, per ciascuna riunione, “la data, il luogo, l’ora di apertura e quella di chiusura della riunione; gli estremi dell’atto di convocazione; l’ordine del giorno, con specifica indicazione degli argomenti inseriti nell’eventuale ordine del giorno suppletivo e di quelli direttamente portati all’esame del Consiglio dei Ministri; l’elenco dei presenti, con l’indicazione di chi ha presieduto la riunione e di chi ha svolto le funzioni di segretario; il succinto resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle votazioni senza indicazione nominativa dei voti espressi; il testo integrale, anche mediante rinvio ad allegati, degli atti approvati”.

“Il processo verbale – si legge nel regolamento – è redatto da chi ha svolto le funzioni di segretario della riunione, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma di chi ha presieduto. Previa autorizzazione del Presidente ed al solo fine di agevolare la redazione del processo verbale, il segretario può avvalersi dell’ausilio di apparecchi fonoriproduttori. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del Presidente il quale, qualora lo reputi necessario, può rimettere all’approvazione del Consiglio l’intero testo o singoli punti del medesimo”. Invece “la raccolta delle deliberazioni riporta, in ordine cronologico, gli atti normativi e le altre deliberazioni adottate dal Consiglio, nel loro testo integrale” e “nessuna deliberazione può essere inserita nella raccolta se non è stato approvato il processo verbale della riunione nella quale è stata adottata”.

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Per quanto riguarda la comunicazione, “al termine di ogni riunione, il Segretario del Consiglio dei Ministri, coadiuvato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio, redige il comunicato relativo ai lavori del Consiglio” che “è sottoposto per l’approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne autorizza la diffusione”. Per quanto riguarda il pre-consiglio, che il M5s avrebbe richiesto ma che (afferma Di Maio) non è stato convocato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, il regolamento dice che “gli schemi dei provvedimenti, dopo la loro diramazione, nonché eventuali documenti relativi ad altre questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, sono esaminati in una riunione preparatoria tenuta presso la sede della Presidenza del Consiglio, almeno due giorni prima della riunione del Consiglio, al fine di pervenire alla loro redazione definitiva” e “nessuna questione e nessuna proposta concernente disegni di legge, atti normativi o provvedimenti amministrativi generali può essere inserita nell’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri” salvo che i tempi di convocazione non lo consentano.

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La riunione preparatoria “è coordinata dal Sottosegretario alla Presidenza con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri o dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio ovvero dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza. Ad essa partecipano il capo del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, i capi di Gabinetto ovvero i capi degli uffici legislativi dei Ministeri interessati, il Ragioniere generale dello Stato, nonché il capo dell’ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri”.

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