Consulenti senza qualifiche e ingiustificate spese, Sicilia perde 380 milioni di fondi Ue

Consulenti senza qualifiche e ingiustificate spese, Sicilia perde 380 milioni di fondi Ue
Palazzo d'Orléans, sede del governo della Sicilia
26 giugno 2019

La Sicilia perde 380 milioni di fondi europei per cattiva gestione dei fondi stessi. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che ha respinto il ricorso dell’Italia contro il ‘taglio’ di 380 milioni di euro per la Sicilia per gravi carenze nella gestione e nei controlli. Nell’agosto del 2000 la Commissione aveva approvato un Por (programma operativo per la Regione Sicilia 2000-2006) che prevedeva una partecipazione dei fondi strutturali di oltre 1 miliardo con un cofinanziamento del Fondo sociale europeo di importo massimo pari a circa 850 milioni di euro. A partire dal 2005, la Commissione ha effettuato vari audit dei sistemi di gestione e controllo predisposti dalle autorita’ responsabili del POR Sicilia.

All’esito degli audit, la Commissione ha riscontrato gravi carenze nella gestione e nei controlli dell’intervento finanziario nonche’ varie irregolarita’ (alcune accertate dall’OLAF – organismo europeo anti frode) come ad esempio spese di personale non correlate al tempo effettivamente impiegato per i progetti, consulenti esterni privi delle qualifiche richieste, giustificativi di spesa insufficienti, spese non attinenti ai progetti, esecuzione delle attivita’ non conforme alla descrizione dei progetti e violazione delle procedure di appalto e di selezione di docenti, esperti e fornitori. Con decisione del 17 dicembre 2015 la Commissione ha ritenuto che a causa delle irregolarita’ singole e sistemiche constatate, il contributo finanziario all’intervento in questione dovesse essere ridotto di un importo totale pari a 379 milioni e 730 mila 431,94 euro.

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L’Italia ha quindi presentato un ricorso al Tribunale dell’Unione europea, ma con sentenza del 25 gennaio 2018, il Tribunale UE ha rigettato integralmente il ricorso dell’Italia, evidenziando come quest’ultima non abbia dimostrato l’erroneita’ della decisione della Commissione o del procedimento da essa adottato (metodo dell’esame a campione o per estrapolazione, scelta del campione, rispetto del principio di proporzionalita’, ecc..). Per contro, il Tribunale ha ritenuto come fosse innegabile l’esistenza di errori sistemici, imputabili a insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo del POR Sicilia, che si erano manifestati nel corso di diversi esercizi finanziari e ai quali non era stato posto del tutto rimedio fino alla fine della programmazione. L’Italia ha impugnato davanti alla Corte di giustizia la citata sentenza del Tribunale. Con l’odierna sentenza, la Corte respinge integralmente il ricorso dell’Italia, confermando le valutazioni del Tribunale.

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