Legittima difesa, le 5 proposte all’esame del Senato

Legittima difesa, le 5 proposte all’esame del Senato
Aula del Senato della Repubblica italiana
17 luglio 2018

Una proposta di legge di iniziativa popolare, una targata FdI, due di Forza Italia e una della Lega, a prima firma del capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo. Sono i 5 testi sulla legittima difesa che, da mercoledi’ prossimo, saranno all’esame della commissione Giustizia del Senato. Le forze di centrodestra, sia di governo che di opposizione, mirano ad ‘allargare’ le maglie della legittima difesa, puntando a far si’ che questa sia praticamente sempre presunta e, quindi, riconosciuta, tenendo in massima considerazione anche lo stato emotivo e psicologico della ‘vittima’.

– LA LEGITTIMA DIFESA: l’articolo 52 del codice penale prevede: “Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita’ di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Nei casi previsti dall’articolo 614 (che disciplina la violazione del domicilio) sussiste il rapporto di proporzione se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: la propria o la altrui incolumita’; i beni propri o altrui, quando non vi e’ desistenza e vi e’ pericolo d’aggressione. La disposizione si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attivita’ commerciale, professionale o imprenditoriale”.

LA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE: Il disegno di legge di iniziativa popolare, presentato nella scorsa legislatura e riproposto all’inizio di questa, punta a modificare l’articolo 614 sulla violazione di domicilio, inasprendo le pene, e l’articolo 55 del codice penale che disciplina “l’eccesso colposo”. In sostanza, il testo del ddl prevede che “non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta e’ diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumita’ o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52” sulla legittima difesa.

– LA PROPOSTA DI FDI: il testo del ddl a prima firma Ignazio La Russa e’ composto di un solo articolo e va a modificare l’articolo 52 del codice penale ampliandone il raggio d’azione, ovvero allargando anche alle parti esterne il riconoscimento della legittima difesa. Si legge infatti: “al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ‘o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l’intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall’offesa”. Inoltre, FdI amplia anche la ‘presunzione’, ovvero la legittima difesa e’ sempre presunta: “Il pericolo di aggressione e l’assenza di desistenza di cui al terzo comma quando l’offesa ingiusta avviene all’interno dei luoghi indicati nel presente articolo, con modalita’ atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa”.

LE DUE PROPOSTE DI FI: il primo testo di riforma presentato da Forza Italia interviene sull’articolo 52 del codice penale e prevede che l’offesa deve essere valutata cosi’ “come percepita dall’aggredito al momento dell’insorgenza del pericolo”. Inoltre, per FI “la punibilita’ e’ comunque esclusa quando il fatto e’ stato commesso per concitazione o paura”. Infine, la legittima difesa si deve presumere “anche nei casi in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attivita’ commerciale, professionale o imprenditoriale” e “si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell’articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o piu’ persone”.

L’altra proposta targata FI, invece, va a modificare l’articolo 55 del codice penale, e dispone che “la colpa e’ esclusa quando l’eccesso riguardante la misura della necessita’ di difesa o della proporzione, o i limiti cronologici dell’attualita’ dell’offesa, sia dovuto, sulla base della valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e di quelle ragionevolmente prevedibili, al condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta”.

– LA PROPOSTA DELLA LEGA: il testo del partito di via Bellerio va a modificare l’articolo 52 aggiungendo un comma con l’obiettivo di riconoscere sempre la legittima difesa, senza piu’ il principio della proporzionalita’: “Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione o contro la volonta’ del proprietario o di chi ha la legittima disponibilita’ dell’immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o piu’ persone, con violazione del domicilio di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attivita’ commerciale, professionale o imprenditoriale”. Inoltre, la Lega punta ad inasprire le pene. Infine, si modifica l’articolo 165 del codice penale, limitando al massimo la sospensione condizionale della pena, che e’ “subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa”.

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