Stop alla delocalizzazione dei call center, battaglia passa al Senato. Ora tocca a Camera

Stop alla delocalizzazione dei call center, battaglia passa al Senato. Ora tocca a Camera
29 novembre 2016

Stop ai call center che vincono le gare a prezzi stracciati comprimendo i costi del personale, freno alla delocalizzazione e obbligo di dichiarare da dove chiama e da dove risponde l’operatore. Sono le principali novita’ introdotte da una norma contenuta nella legge di Bilancio approvata ieri dalla Camera. Si tratta di novita’ apprezzate dai sindacati che pero’ ora temono che, nel passaggio della legge in Senato, l’azione delle lobby possa determinare un annacquamento della norma. Cgil, Cisl e Uil si preparano quindi a difendere l’emendamento voluto dalla Commissione Lavoro, e chiedono anche di ampliare le garanzie per i lavoratori, introducendo gli ammortizzatori sociali per la categoria dei call center. La richiesta e’ appoggiata anche dalle associazioni di settore, come Asstel, e dal presidente della Commissione Lavoro Cesare Damiano, che pero’ pensa di affrontare il tema in un apposito ddl, difendendo quanto approvato alla Camera “da ogni tentativo di manomissione”.

In dettaglio, l’articolo 35-bis della legge di Bilancio introduce l’obbligo di comunicazione della localizzazione del call center e prevede che la delocalizzazione dell’attivita’ sia comunicata 30 giorni (anziche’ 120) prima del trasferimento, oltre che al ministero del Lavoro e al Garante della Privacy, all’Ispettorato nazionale del lavoro e al ministero dello Sviluppo economico (indicando al Mise le numerazioni messe a disposizione del pubblico per il servizio delocalizzato). Viene inoltre stabilita una sanzione di 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva; per chi ha gia’ delocalizzato viene confermata la precedente misura della sanzione, pari a 10.000 euro per ciascun giorno di violazione. Si estende a qualsiasi beneficio, anche fiscale o previdenziale, il divieto di erogazione a operatori economici che delocalizzano – successivamente all’entrata in vigore della legge – le attivita’ di call center in Paesi che non siano membri dell’Unione europea. La norma, inoltre, garantisce, nell’ambito della medesima chiamata, la possibilita’ di ricevere il servizio da un operatore collocato nel territorio nazionale o dell’Unione europea, pena una sanzione amministrativa pari a 50.000 euro per ogni giorno di violazione. Infine, e’ stabilito che per le amministrazioni aggiudicatrici l’offerta migliore venga definita al netto delle spese del personale e viene posto l’obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione.

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