Nasce il nuovo Senato, ecco come cambia la Costituzione

Nasce il nuovo Senato, ecco come cambia la Costituzione
11 gennaio 2016

di Giuseppe Novelli

Un altro sì del Parlamento al ddl Boschi di riforma del Senato e del titolo V, “un’altra maggioranza schiacciante in attesa del referendum”, commenta il premier Matteo Renzi. Con 367 voti a favore l’Aula di Montecitorio ha conclusa la prima delle due letture parlamentari che la Costituzione impone per essere riformata, confermando senza modifiche il testo approvato al Senato ad ottobre, quello che ha introdotto le ultime modifiche frutto dell’accordo all’interno del Pd che consentirà ai cittadini di indicare quali consiglieri regionali diventeranno senatori. Sorta di elezione ‘diretta’, chiesta con forza dalla minoranza dem. Ora non restano che gli ultimi due passaggi confermativi da parte delle due Camere a distanza di tre mesi dall’ultimo pronunciamento: per il Senato si ricomincia subito, a gennaio, forse già la prossima settimana, alla Camera invece bisognerà attendere aprile. Come prevede l’articolo 138 della Costituzione le ulteriori due deliberazioni sullo stesso testo, non più modificabile e quindi prendere o lasciare, aprono la strada per un eventuale referendum confermativo. Che secondo i calcoli del governo, con la conclusione dell’iter parlamentare ad aprile e i tempi richiesti dalla legge per indire la consultazione, potrebbe tenersi ad ottobre. Soddisfatta Maria Elena Boschi, vera regista del percorso di riforma costituzionale: “Sono molto contenta anche se non è ancora un ok definitivo, ci sono ancora due passaggi da fare”.

La ministra delle Riforme oggi si è tenuta abbastanza in disparte e non è intervenuta in Aula dopo le dichiarazioni di voto finali come invece aveva fatto tre mesi fa a Palazzo Madama. Renzi al contrario ha dato enfasi al risultato di oggi: è un’altra prova che “niente è impossibile”, dice il premier su Facebook, “due anni fa nessuno scommetteva un centesimo sul fatto che questo Parlamento facesse le riforme. E invece è tornata la politica, è tornata l’Italia”. Oggi “quarto voto sulle riforme costituzionali: maggioranza schiacciante in attesa di conoscere il voto dei cittadini in autunno”. Renzi ha già annunciato che dall’esito del referendum dipende la sorte stessa del suo governo. E al referendum si prepara anche l’opposizione che ha già raccolto le 126 firme dei parlamentari necessarie a richiedere la consultazione popolare sulla riforma. Il Comitato per il No è stato già costituito da diverse associazioni e sostenuto da Sinistra italiana, ma il Movimento 5 Stelle, pure non aderendo al comitato sosterrà la campagna per il No così come i dieci parlamentari di Possibile, il movimento di Pippo Civati. Per il No si schiera anche Forza Italia, che pure inizialmente aveva sposato il progetto della riforma del Senato: “Un tema cosi’ importante – ha spiegato Maria Stella Gelmini in Aula – non doveva essere piegato a logiche di partito e invece come dimostrano le parole del premier in merito alla politicizzazione del referendum tutto viene tristemente piegato all’interesse di una parte, il Pd”. Sulla stessa linea anche la Lega che giudica la riforma “la morte del federalismo”. Sostegno “convinto” alla riforma dall’alleato di governo, Area Popolare, che però non dimentica la partita aperta sul fronte delle unioni civili e chiede al governo di non rinunciare a tenere unita la coalizione che ha funzionato finora “Il Pd pensa di continuare a cambiare il paese con chi oggi vota la riforma o con chi lo accusa di aver provocato un’emergenza democratica – ha chiesto in Aula Maurizio Lupi -? Noi di Ap, coerentemente con la responsabilità che ci siamo assunti voteremo sì alla riforma costituzionale e ci impegneremo per il referendum confermativo ma non rinunceremo alla nostra identità”.

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COSA CAMBIA La riforma costituzionale di cui oggi a Monteciorio si è conclusa la prima delle due letture parlamentari che la Costituzione impone modifica ben 36 articoli della Carta, riformando in particolare completamente Senato e organizzazione del Parlamento e il titolo V relativo alla disciplina delle Regioni. Fra le principali novità del ddl Boschi: il nuovo Senato composto da 100 membri che rappresenterà le istituzioni territoriali e avrà compiti diversi dalla Camera dei deputati, la scomparsa della legislazione concorrente tra Stato e Regioni, l’ abolizione ldi Province e Cnel.

FINE DEL BICAMERALISMO PERFETTO. Il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni differenti. Solo alla Camera, che rappresenta la Nazione e resta composta da 630 deputati, spetta la titolarità del rapporto di fiducia e la funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell’operato del governo. Il Senato rappresenta invece le istituzioni territoriali.

SENATO DEI 100. I nuovi senatori saranno 100, 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 senatori di nomina presidenziale. I membri del nuovo Senato saranno scelti “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”, secondo le modalità che verranno stabilite con una legge che verrà varata entro 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma costituzionale. Le regioni avranno altri 90 giorni di tempo per adeguarsi alla normativa nazionale. I cinque senatori di nomina presidenziale non saranno più in carica a vita ma saranno legati al mandato dell’inquilino del Colle, ossia sette anni e non possono essere rinominati.
Restano invece senatori a vita gli ex presidenti della Repubblica.

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IMMUNITA’ E INDENNITA’. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti. Ai senatori resta l’immunità parlamentare come ai deputati. I nuovi senatori non riceveranno indennità se non quella che spetta loro in quanto sindaci o membri del consiglio regionale. L’indennità di un consigliere regionale non potrà superare quella attribuita ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione. Resta l’indennità per i senatori a vita. Garantito anche ai senatori l’esercizio della funzione senza vincolo di mandato.

ITER DELLE LEGGI. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali, per le minoranze linguistiche, il referendum popolare, per le leggi elettorali, per i trattati con l’Unione europea e le norme che riguardano i territori. Le altre leggi sono approvate dalla Camera. Ogni disegno di legge approvato dall’Aula di Montecitorio è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare a maggioranza assoluta proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva e che potrà bocciar solamente con un voto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

STATO DI GUERRA. Modifica nella maggioranza parlamentare necessaria a deliberare lo stato di guerra: per l’ok, che con la riforma spetterà alla sola Camera dei deputati, servirà la maggioranza assoluta dei voti e non più solo quella semplice.

LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE. Le novità riguardano le proposte di legge di iniziativa popolare per le quali sarà richiesta la raccolta di 150mila firme invece di 50mila ma si stabilisce anche che la deliberazione della Camera sulla proposta deve avvenire entro termini certi e passaggi definiti dai regolamenti parlamentari.

REFEREMDUM PROPOSITIVI. Si introducono in Costituzione i referendum popolari propositivi e di indirizzo ma spetterà alle Camere varare una legge che ne stabilisca le modalità di attuazione.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Cambia il quorum per l’elezione del Capo dello Stato. Nelle prime tre votazioni resta due terzi dei componenti l’assemblea. Dalla quarta si abbassa a tre quinti dei componenti dell’assemblea e dalla settima ai tre quinti dei votanti. Sarà il presidente della Camera (e non più del Senato) a sostituire il presidente della Repubblica ‘ad interim’.

ALLA CAMERA NASCE LO STATUTO DELLE OPPOSIZIONI. Viene introdotta una nuova disposizione che attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze in Parlamento. Si attribuisce, al solo regolamento della Camera, anche la definizione di una disciplina dello statuto delle opposizioni.

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GIUDICI COSTITUZIONALI – i cinque giudici della Consulta di nomina parlamentare verranno eletti separatamente dalle due Camere. Al Senato ne spetteranno due, ai deputati tre. Per l’elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, dagli scrutini successivi è sufficente la maggioranza dei tre quinti.

TITOLO V. Viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Viene introdotta una ‘clausola di supremazia’, che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale.

ABOLIZIONE DEL CNEL E DELLE PROVINCE. Viene integralmente abrogato l’articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Viene prevista la nomina di un commissario straordinario entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, a cui affidare la gestione per la liquidazione e la riallocazione del personale presso la Corte dei Conti. Dal testo della Costituzione viene eliminato anche il riferimento alle Province che vengono meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie.

GIUDIZIO PREVENTIVO SULLE LEGGI ELETTORALI – Le leggi che disciplinano l`elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall`approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

RUOLO UNICO DELL’AMMINISTRAZIONE – La riforma Boschi introduce novità anche sulla gestione del personale e dei funzionari delle due Camere che dovranno, a regime, essere unificati. “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono all’integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento”.

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