Meno burocrazia, meno costi: ecco come nasce una startup online

Meno burocrazia, meno costi: ecco come nasce una startup online
1 novembre 2016

Meno burocrazia, meno costi e una grande velocità: con pochi click è possibile avviare una startup innovativa online, senza passare dal notaio. Una procedura ancora più semplice, digitale ed economica per costituire le nuove imprese in forma di società a responsabilità limitata. In questo percorso l’imprenditore può avvalersi gratuitamente del servizio di assistenza specialistica fornito dal sistema camerale.

PROCEDURA: – Requisiti tecnici, accesso e modello: è necessario essere in possesso di Posta Elettronica Certificata (Pec), firma digitale e utenza con la registrazione gratuita al portale http://www.registroimprese.it/. L’accesso avviene attraverso il punto d’entrata unico “Crea la tua startup” del sito http://startup.registroimprese.it/. Il modello è costituito da due documenti elettronici in formato XML: atto costitutivo e statuto. Dovranno essere compilati e sottoscritti con firma digitale.

– Registrazione fiscale e trasmissione del modello al Registro delle Imprese: usando la funzione di ‘Registrazionè presente nella piattaforma si forniscono all’Agenzia delle Entrate il modello sottoscritto, l’atto costituivo e la ricevuta di pagamento delle imposte dovute. L’Agenzia delle Entrate manda all’imprenditore la ricevuta tramite Pec. Attocostitutivo e statuto della startup innovativa entro 20 giorni vengono quindi trasmessi all’ufficio del Registro Imprese competente che verifica i requisiti.

– Controlli da parte delle Camere di Commercio: in caso di esito positivo, l’ufficio della Camera  territorialmente competente iscrive per dieci giorni la startup nella sezione ordinaria del Registro Imprese, con la dicitura “start-up costituita iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”. Quando poi viene perfezionata l’iscrizione alla sezione speciale, viene eliminata la dicitura provvisoria. Se rileva irregolarità, l’ufficio sospende il procedimento di iscrizione e invia un messaggio Pec concedendo all’impresa 15 giorni per correggere la pratica. Il mancato rispetto dei tempi comporta la fine del processo di iscrizione.

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LA LEGGE: Risale al 17 febbraio 2016 il Decreto con cui, dando attuazione all’art. 4, comma 10 bis del decreto-legge 24 gennaio 2016, n. 3, convertito con legge 24 marzo 2016, n. 33 (Investment Compact), il Ministro dello Sviluppo Economico ha introdotto la nuova modalità per la costituzione di startup innovativa. Questa disciplina è stata poi dettagliata con il Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica e con la Circolare 3691/C del 1 luglio 2016, che ne hanno fissato al 20 luglio 2016 la data di avvio.

ASSISTENZA SPECIALISTICA: Inizialmente fino al 30 settembre 2016, termine poi esteso al 9 novembre, Unioncamere e InfoCamere hanno reso disponibile un servizio specialistico e gratuito di customer service, attraverso cui l’imprenditore, una volta terminata la compilazione dell’atto costitutivo e dello statuto, può ottenere assistenza qualificata e diretta in ogni fase della costituzione della startup.

VANTAGGI:

– Gratuità: al netto delle imposte di registrazione fiscale dell’atto e dell’imposta di bollo, non sono previsti altri costi.

– Forte disintermediazione: non è necessaria la presenza di una figura che verifichi l’identità dei sottoscrittori dell’atto, già assicurata dall’obbligo di utilizzo della firma digitale.

– Ricorso a un modello standard di atto costitutivo e di statuto: consente rapidità di compilazione e certezza del diritto ma, allo stesso tempo, risulta personalizzabile da parte dell’imprenditore.

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– Volontarietà: gli imprenditori possono scegliere liberamente tra la procedura ordinaria mediante atto pubblico e la nuova modalità.

PROTESTA DEI NOTAI: Il 4 maggio 2016 il Consiglio Nazionale del Notariato ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro il decreto del Mise del 17 febbraio 2016, evidenziando anche la necessità che il provvedimento venisse sospeso in via cautelare dall’autorità giudiziaria. Il 19 luglio 2016 il Tar aveva respinto l’istanza cautelare rinviando la decisione collegiale al 30 agosto: in quella data il Tar ha fissato una nuova udienza per il 15 febbraio 2017. I Notai chiedono di mantenere gli standard di controllo e trasparenza sulla nascita di soggetti giuridici.

COSA È UNA STARTUP INNOVATIVA – REQUISITI:

– Deve essere una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano quindi Srl, sia Spa, Sapa, e società cooperative.

– Deve avere oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

– Deve avere residenza in Italia o in uno Stato Ue o Eea (spazio economico europeo), purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.

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– Deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi.

– Il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere   superiore a 5 milioni di euro.

– Non deve distribuire utili o aver distribuito per tutta la durata del regime agevolativo.

– Non deve nascere da fusione, scissione o da cessione azienda/ di ramo di azienda.

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