SEPARAZIONE E CASA FAMILIARE, ADDIO: se i figli vivono altrove, non importa se sei in miseria, trovati casa per conto tuo I C’è la sentenza
Sentenza tribunale (pexels) - IlFogliettone.it
La Cassazione ribadisce il principio della tutela dei figli: l’interesse dei figli come unico parametro rilevante
Con due recenti ordinanze, la n. 13138 del 13 maggio 2025 e la n. 12249 del 9 maggio 2025, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in maniera decisa su un tema spesso oggetto di contrasto nei giudizi di separazione e divorzio: l’assegnazione dell’abitazione familiare. Le decisioni rafforzano un orientamento giurisprudenziale ormai stabile, secondo cui il criterio guida non è la condizione economica dell’ex coniuge, ma l’interesse concreto e attuale dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.
Secondo l’art. 337 sexies del codice civile, il godimento della casa familiare deve essere attribuito esclusivamente nell’ottica di tutelare l’interesse primario della prole, assicurando loro la possibilità di continuare a vivere nel contesto abitativo abituale. Questo significa che l’assegnazione non può essere concessa per ragioni soggettive del coniuge economicamente svantaggiato, bensì solo quando vi è una concreta esigenza di garantire stabilità ai figli.
Con l’ordinanza n. 13138/2025, la Corte ha chiarito che non è sufficiente il desiderio dei figli di tornare nella casa familiare per giustificarne l’assegnazione. Deve esistere una stabile e concreta convivenza nell’immobile tra il genitore richiedente e i figli. In assenza di questa condizione, decade la giustificazione giuridica dell’assegnazione, anche se l’ex coniuge versa in condizioni economiche difficili.
La Cassazione ha ribadito, nella parallela ordinanza n. 12249/2025, che non vi è spazio per valutazioni legate al disagio patrimoniale del coniuge richiedente. Il provvedimento di assegnazione deve fondarsi esclusivamente sul bisogno di conservare ai figli l’habitat domestico, evitando traumi o stravolgimenti delle loro abitudini quotidiane. L’interesse del genitore, in quanto tale, è sempre secondario e privo di rilievo autonomo ai fini della decisione.
La funzione dell’assegnazione è strumentale alla tutela minorile
L’attribuzione della casa familiare ha una funzione meramente strumentale e temporanea, utile solo finché si realizza la protezione dell’ambiente domestico dei figli. La Corte ha quindi tracciato un confine netto: l’assegnazione non può trasformarsi in un beneficio personale o patrimoniale per il genitore che vi abita, ma resta subordinata alla presenza e alla tutela della prole.
Un altro elemento sottolineato dalla Cassazione è la possibilità che la situazione originaria muti nel tempo. Se i figli cessano di abitare nella casa familiare o raggiungono l’indipendenza economica, viene meno la ragione giustificativa dell’assegnazione. In tali casi, l’altro genitore può legittimamente richiedere il rilascio dell’immobile, con il supporto del giudice che valuterà la nuova situazione.

Un principio ormai consolidato nella giurisprudenza
Le due ordinanze si inseriscono in un solco interpretativo ben definito, confermando che il diritto all’assegnazione della casa familiare non è mai riconosciuto automaticamente in base alla debolezza economica del richiedente. La stabilità dell’ambiente dei figli è il solo parametro legittimante, e deve essere verificata con attenzione nel caso concreto, alla luce delle reali condizioni abitative. Queste pronunce rappresentano un ulteriore passo verso una concezione del diritto di famiglia incentrata esclusivamente sulla protezione della prole.
La Corte di Cassazione invita i giudici di merito a non cedere alla tentazione di compensare diseguaglianze patrimoniali attraverso l’assegnazione dell’immobile, ribadendo che per tali squilibri esistono altri strumenti giuridici, come l’assegno di mantenimento o le misure patrimoniali compensative. Il messaggio lanciato dalla Corte è chiaro: nell’ambito dei procedimenti familiari, il punto di riferimento deve essere sempre il benessere dei figli. Solo questo può giustificare l’adozione di misure straordinarie come l’assegnazione della casa familiare. Ogni decisione che prescinda da questa finalità rischia di snaturare l’istituto e di compromettere l’equilibrio tra i diritti e i doveri dei genitori separati.
