Dl Rilancio diventa legge, un pacchetto da 55 miliardi di euro per superare la crisi

Dl Rilancio diventa legge, un pacchetto da 55 miliardi di euro per superare la crisi
16 luglio 2020

Il decreto Rilancio è legge. L’approvazione definitiva nell’aula del Senato, dove il governo ha posto la fiducia, confermata con 159 voti a favore, 121 contrari e nessun astenuto; un’approvazione in extremis, a 48 ore dalla naturale scadenza del dl (il 18 luglio). Il provvedimento già approvato con modifiche alla Camera e che diventa legge dopo questo ultimo via libera al Senato, prevede interventi per 55 miliardi di euro a sostegno dell’economia colpita dall’emergenza coronavirus. Tra questi un contributo a fondo perduto per le imprese, l’esenzione del versamento Irap, dei super bonus per l’efficientamento energetico (ecobonus) o contro il rischio sismico (sisma bonus) con detrazione al 110%; incentivi fino a 3.500 euro per l’acquisto di auto Euro 6 e moto Euro 4 con relativa rottamazione; a questo si aggiungono i bonus vacanza e bici e vengono raddoppiati i fondi per la scuola; slittano di un mese i congedi parentali e vengono anticipate le casse integrazioni per l’autunno.

– IMPRESE

Previsto un contributo a fondo perduto. E’ diretto a soggetti esercenti attività d`impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell`ultimo periodo d`imposta inferiore a 5 milioni di euro. Non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, agli enti pubblici, ai soggetti di cui all`articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), e 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Esenzione versamento Irap. Il Dl Rilancio dispone l`esenzione dal versamento del saldo dell`Irap dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell`acconto dell`Irap dovuta per il 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d`imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Rimane fermo l`obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L`importo non versato in acconto è comunque escluso dal calcolo dell`imposta da versare a saldo nel 2021. Restano escluse dalla disposizione agevolative le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione e le amministrazioni ed enti pubblici.

Credito d’imposta e rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. Viene incentivato il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, aventi sede legale in Italia, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che soddisfino o seguenti requisiti: presenti un ammontare di ricavi 2019 tra i 5 e i 50 milioni; abbia subito, a causa dell`emergenza epidemiologica da Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell`ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell`anno precedente in misura non inferiore al 33%; abbia deliberato ed eseguito dopo l`entrata in vigore del decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; si trovi in situazione di regolarità contributiva, fiscale e in materia di normativa edilizia e urbanistica del lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell`ambiente.

– LAVORATORI E FAMIGLIE

Per i lavoratori dipendenti e autonomia, per i mesi di aprile e maggio è riconosciuta un`indennità, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi (lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio) che in conseguenza dell`emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l`ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell`indennità di sostegno al reddito, in luogo del versamento dell`indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all`ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

Reddito di emergenza. Per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza” (Rem), destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell`emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem è erogato dall`Inps in due quote ciascuna pari all`ammontare di 400 euro.

Ammortizzatori sociali. Si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro, che nell`anno 2020 sospendono o riducono l`attività lavorativa per eventi riconducibili all`emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda con causale “emergenza Covid-19” per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal primo settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso, è possibile usufruirne anche per periodi antecedenti al primo settembre 2020.

Blocco dei licenziamenti. Si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “Cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso. Inoltre, si introduce la possibilità per il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di poter revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Bonus baby sitting. Innalzato da 600 a 1200 euro il limite massimo complessivo il bonus per l`acquisto di servizi di baby sitting e la possibilità, in alternativa, di utilizzarlo per l`iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro.
La fruizione del bonus per servizi integrativi per l`infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Congedi parentali retribuiti. Innalzamento a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione) e l`estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Per quelli non retribuiti. I lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell`attività lavorativa, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l`intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l`infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

– AGEVOLAZIONI, INCENTIVI E MISURE FISCALI

Ecobonus. Detrazione nella misura del 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal primo luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per specifici interventi volti ad incrementare l`efficienza energetica degli edifici (eco bonus): interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l`involucro dell`edificio con un`incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell`edificio medesimo (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l`edificio); interventi sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all`installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione (la spesa massima detraibile è di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l`edificio nel caso di interventi su parti comuni). La detrazione del 110%, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra. Per poter accedere alla detrazione, gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell`edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. La disposizione è stata ampliata anche anche alle seconde case, con l’esclusione degli edifici di lusso, ville e castelli.

Sisma bonus. Detrazione del 110% per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi volti alla riduzione del rischio sismico. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Bonus 80 euro. Per l’anno 2020 il bonus di 80 euro e il trattamento integrativo di 100 euro (che lo sostituisce a partire dal 1 luglio 2020) spettano ai lavoratori dipendenti in possesso dei necessari requisiti anche se gli stessi risultano incapienti a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020 per le conseguenze connesse all`emergenza sanitaria. Il credito, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro (artt. da19 a 22 del DL 18/2020), è riconosciuto dal sostituto d’imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

– MISURE DI SETTORE

Bonus vacanza. Per il periodo d`imposta 2020, viene riconosciuto ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo. I destinatari sono i nucei familiari con ISEE non superiore a 40 mila euro. Per i nuclei familiari composti da due persone l`importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro. Può essere utilizzato da un solo componente ed essere speso in un`unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast. È fruibile nella misura dell`80%, sottoforma di sconto, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore. Il restante 20% è utilizzabile come detrazione dall`avente diritto. Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale. Lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d`imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, ovvero cedibile anche ad istituti di credito.

Bonus bici. Un contributo fino a 500 euro per l`acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e di veicoli per la micromobilità elettrica quali monopattini, hoverboard e segway, o per l`utilizzo dei servizi di sharing mobility. Il “buono mobilità” potrà coprire fino al 60% della spesa sostenuta per acquistare il mezzo o il servizio. Il ‘buono mobilità’ spetta ai maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed avrà efficacia retroattiva: potranno infatti beneficiarne quanti, avendone i requisiti, abbiano fatto acquisti a partire dal 4 maggio 2020, giorno di inizio della Fase 2. Il ‘buono mobilita” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.

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