L’Inps equipara le dimissioni da violenze alla disoccupazione involontaria
Con la circolare 2540 il diritto alla Naspi per chi lascia il lavoro a causa di atti persecutori. Il ministero del Lavoro ha confermato la copertura per i casi di violenza di genere.
L’Inps ha riconosciuto con il Messaggio numero 2540 del 3 agosto il diritto all’indennità di disoccupazione per i lavoratori costretti a dimettersi a causa di violenze o atti persecutori, anche se i fatti provengono da soggetti estranei all’ambiente professionale. Il ministero del Lavoro, interpellato dall’istituto, ha confermato che le dimissioni per violenza di genere rientrano nella disoccupazione incolpevole, equiparandole di fatto alle dimissioni per giusta causa.
Le condizioni oggettive per la prestazione
L’accesso alla Naspi richiede che le azioni subite abbiano compromesso l’equilibrio psicofisico della persona o la sicurezza quotidiana, come nel caso di molestie o minacce lungo il tragitto casa-lavoro. Non è necessario che le violenze siano commesse da colleghi o dal datore di lavoro: l’istituto ha chiarito che anche condotte provenienti dall’esterno possono determinare l’impossibilità oggettiva di proseguire l’attività. L’Inps definisce la scelta di interrompere il rapporto “non una libera decisione, bensì un atto di autodifesa”, e la equipara alle dimissioni per giusta causa per fatto del terzo.
Il parere del ministero e il quadro normativo
La conferma del ministero del Lavoro arriva a seguito di un interpello dell’Inps, che ha chiesto un chiarimento sulla portata delle tutele. Il dicastero ha richiamato la Raccomandazione del Consiglio d’Europa per la protezione delle vittime, sostenendo la necessità di un riconoscimento esteso a tutte le situazioni in cui esista un effettivo collegamento tra i comportamenti vessatori e il contesto lavorativo. L’istituto aveva già affrontato casi analoghi in passato, ma il messaggio del 3 agosto sistematizza per la prima volta il principio generale, superando interpretazioni restrittive che subordinavano la tutela alla prova di un nesso diretto con la prestazione lavorativa.
Le procedure nelle sedi territoriali
Le sedi Inps su tutto il territorio nazionale sono state chiamate a gestire le pratiche con corsie prioritarie e massima riservatezza, in particolare per i casi di violenza di genere. L’istituto ha ribadito l’obiettivo di “coniugare il corretto rispetto delle norme con l’attenzione umana necessaria a salvaguardare la vita di tutti i cittadini”. L’indennità spetta per la durata prevista dalla legge, commisurata ai contributi versati, e non subisce decurtazioni per le dimissioni volontarie.
Implicazioni per lavoratori e imprese
La decisione modifica il quadro delle tutele per chi subisce violenze esterne, eliminando il vincolo che costringeva molti lavoratori a scegliere tra incolumità personale e sostegno economico. Per i datori di lavoro, il riconoscimento delle dimissioni come involontarie solleva questioni organizzative: le assenze e le sostituzioni che ne derivano potranno essere gestite come dimissioni per giusta causa, con effetti sul preavviso e sugli obblighi contributivi. Resta da chiarire se l’istituto richiederà una documentazione specifica per le violenze non denunciate all’autorità giudiziaria.
Il quadro politico e sociale
La circolare arriva in un momento di attenzione crescente sul tema della violenza contro le donne, con il Parlamento che sta discutendo nuove misure di protezione nei luoghi di lavoro. L’Inps ha sottolineato come “l’indipendenza economica rappresenti un pilastro fondamentale per permettere a qualunque persona di sottrarsi a contesti di rischio”. La scelta di estendere il diritto alla Naspi anche oltre i confini dell’azienda amplia il principio di responsabilità sociale, allineando l’Italia alle raccomandazioni europee in materia di protezione delle vittime.
